Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 45/C dell’1 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ SAN MARINO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE COPPOLA DANILO (C.U. N.26/C DEL 16/9/2003 GARA RAVENNA-SAN MARINO DEL 14/9/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 45/C dell’1 ottobre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO SOCIETA’ SAN MARINO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE COPPOLA DANILO (C.U. N.26/C DEL 16/9/2003 GARA RAVENNA-SAN MARINO DEL 14/9/2003). Il Giudice Sportivo squalificava per due gare il calciatore Danilo Coppola perché, nel corso della gara Ravenna - San Marino del 14 Settembre 2003, compiva un "atto di violenza verso un avversario in azione di gioco; alla reazione dell'avversario colpiva quest'ultimo con una spinta". La delibera è stata impugnata dalla società di appartenenza del calciatore, e cioè dal San Marino Calcio S.r.l., che chiede la riduzione della sanzione per i motivi di cui in appresso. All'odierna riunione nessuno è comparso per la reclamante. Nel rapporto l'Arbitro così riporta i motivi dell'espulsione dell'atleta: «al 28' del 1° tempo il calciatore Coppola Danilo (San Marino) interveniva con un calcio da tergo su un avversario disinteressandosi del pallone a distanza di gioco. Sempre al 28' del 1° tempo il calciatore Moscelli Fabio (Ravenna) dopo aver subito il fallo da tergo reagiva colpendo con una manata all'altezza del collo il calciatore Coppola Danilo n. 10 società San Marino che a sua volta reagiva con una spinta al Moscelli». Secondo la società reclamante, «la dinamica dell'accaduto è stata completamente travisata dall'Arbitro della gara (forse per il troppo tempo intercorso dall'accaduto alla verbalizzazione), in quanto il Coppola interveniva da tergo sottraendo il pallone all'avversario e l'Arbitro non interveniva per il fallo, ma perché nel frattempo il calciatore avversario rincorreva il Coppola e lo colpiva, in reazione, con una manata da tergo». Sempre secondo la ricostruzione difensiva, «il Coppola non spingeva affatto, ma muoveva una mano, che nemmeno sfiorava l'avversario, come per dire "ma che cosa fai”». Premesso che, ai sensi dell’art. 31 lett.a) del Codice di Giustizia Sportiva, non può essere presa in visione la cassetta prodotta dalla società, ritiene la Commissione che la delibera reclamata debba essere confermata, perché la squalifica irrogata sanziona adeguatamente quanto accaduto in campo. Infatti, chiaro è il referto dell'Arbitro, che fa riferimento ad un primo calcio sferrato dal calciatore del San Marino, alla reazione dell'altro atleta e ad una replica del Coppola. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società San Marino Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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