Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 50/C del 7 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/2 ” GARA ROSETANA – RAVENNA DEL 5 OTTOBRE 2003
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
C.U. n. 50/C del 7 ottobre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
S E R I E " C/2 "
GARA ROSETANA – RAVENNA DEL 5 OTTOBRE 2003
- Il Giudice Sportivo,
letti gli atti ufficiali di gara
o s s e r v a
- Risulta chiaramente dal referto arbitrale che negli ultimi minuti della gara un gruppo di
facinorosi al seguito del Ravenna, forte di 20/30 unità, faceva irruzione in altra zona
degli spalti distante circa 30 metri, ove si trovavano i sostenitori locali.
- Tale violenta iniziativa dava luogo a pronta reazione della tifoseria abruzzese, parte
della quale si portava all’interno del recinto di gioco dopo aver forzato un cancello,
occupando gli spazi antistanti gli spogliatoi, dove – intanto – stavano affluendo alcuni
scalmanati sostenitori del Ravenna che avevano scavalcato la recinzione.
- Le Forze dell’Ordine dovevano immediatamente intervenire per evitare che le due
fazioni venissero a violento contatto, non potendo però impedire che ciò avvenisse tra
alcuni dei partecipanti al fatto.
- Emerge dagli atti ufficiali che tale complessa situazione, creatasi all’interno del recinto
di gioco, rappresentativa di concreto pericolo per l’ordine pubblico e per le ragioni di
sicurezza e regolarità dell’evento agonistico, costringeva l’Arbitro a sospendere la
gara che poteva riprendere dopo circa sei minuti, quando tutti gli scalmanati invasori
venivano respinti nelle rispettive gradinate.
- Questi essendo i fatti come descritti nel referto arbitrale, che costituisce fonte di prova
privilegiata per il Giudice Sportivo, se ne deve valutare rilevanza e dimensioni al fine
di individuare la natura e la misura delle sanzioni che devono porsi a carico delle due
società a titolo di responsabilità oggettiva, posto che i sostenitori di entrambe hanno
dato luogo ai fatti descritti.
- In ordine ai quali va rimarcata la incontrovertibile, oggettiva gravità, atteso che gruppi
di sostenitori violenti delle due società si sono illegittimamente fronteggiati con
intendimenti aggressivi sul terreno di gioco, rischiando il coinvolgimento di altri
spettatori e bloccati solo dal pronto intervento della Forza Pubblica.
- Di ineludibile rilievo è poi la circostanza che i facinorosi sfondando un cancello o
scavalcando la recinzione abbiano inoltre impedito la prosecuzione del gioco, dando
luogo ad inammissibile situazione di pericolo per le incolumità personali e per l’ordine
pubblico, così compromettendo le indispensabili condizioni di regolarità e sicurezza
che devono assistere lo svolgimento delle gare.
- Fornisce prova di ciò la circostanza che l’Arbitro è stato costretto a sospendere
l’incontro per tutto il tempo necessario al reintegro delle normali condizioni di
svolgimento.
- La natura dei fatti, dunque, e la gravità di essi, rappresentative di capacità aggressive
e violente delle due tifoserie e delle conseguenze che ne sono derivate, convincono
della esigenza di ritenere congrua e proporzionata la sanzione della squalifica del
campo per entrambe le società per una gara effettiva.
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
a) di squalificare per una gara effettiva con decorrenza regolamentare il campo di
gioco della società Ravenna e della società Rosetana.
b) di rimettere gli atti alla Lega per quanto di competenza.