Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 51/C dell’8 ottobre 2003- pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO AMMENDA 3.500,00 EURO (C.U. N.34/C DEL 23/9/2003 GARA PADOVA-PRO PATRIA DEL 21/9/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
C.U. n. 51/C dell’8 ottobre 2003- pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO SOCIETA’ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO AMMENDA
3.500,00 EURO (C.U. N.34/C DEL 23/9/2003 GARA PADOVA-PRO PATRIA
DEL 21/9/2003).
Esaminata la relazione inoltrata dal collaboratore dell’Ufficio Indagini in
relazione alla gara Padova-Pro Patria del 21 Settembre 2003, il Giudice
Sportivo ha inflitto alla società Calcio Padova S.p.a. l’ammenda di 3.500,00
euro per versi espressivi di discriminazione razziale verso un calciatore di
colore della società Pro Patria, con atteggiamento di dissenso della
maggioranza del pubblico cui seguiva però, al 90° del secondo tempo, un
atteggiamento discriminatorio nei confronti dello stesso atleta da parte di tutto
lo stadio.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società patavina, al fine di
ottenere una riduzione dell’ammenda. Ha dedotto che la sua responsabilità
sarebbe attenuata perché la maggioranza del pubblico aveva disapprovato il
comportamento dei soliti sconsiderati ed ha spiegato che l’atteggiamento di
tutto lo stadio al 90° minuto del secondo tempo sarebbe scaturito da un
comportamento scorretto dello stesso atleta, meritevole di biasimo anche se
non fosse stato di colore.
All’esito dell’odierna riunione, alla quale nessuno è comparso, ritiene la
Commissione che il reclamo non possa essere accolto.
Dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini risulta che sin dal
5° minuto del secondo tempo alcuni sostenitori locali hanno indirizzato i
consueti cori razzisti (“buuh buuh”) nei confronti del calciatore di colore della
Pro Patria, Kalu Ikechukwu, sovrastati dai fischi di dissociazione della restante
parte del pubblico, aggiungendo però che al 90° del secondo tempo gli stessi
cori sono stati intonati da tutto lo stadio.
Alla luce della relazione, non può sostenersi con la reclamante che le
risultanze non siano state attentamente vagliate dal Giudice Sportivo. Se si
considera che la fattispecie in esame è sanzionata dell’art.10 comma 5) del
vigente Codice di Giustizia Sportiva, di recente novellato, con l’ammenda da
3.000,00 a 50.000,00 euro, è da ritenere che, nell’irrogare la sanzione
pecuniaria attenuata, il primo giudice abbia tenuto conto della dissociazione
espressa con sonori fischi dalla maggioranza del pubblico, ma che abbia
considerato anche il mutato atteggiamento di tutta la tifoseria patavina al 90°
del secondo tempo, allorché la medesima ha intonato gli stessi versi razzisti
(“buuh buuh”) all’indirizzo del detto atleta, anziché esprimere il proprio biasimo
in modo non discriminatorio dal punto di vista razziale.
Per le considerazioni sopra esposte, non pare alla Commissione che la
punizione irrogata dal Giudice Sportivo nella misura de 3.500,00 euro possa
essere decurtata.
Per questi motivi la Commissione
d e li b e r a
di respingere il reclamo della società Calcio Padova S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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