Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 51/C dell’8 ottobre 2003- pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO AMMENDA 3.500,00 EURO (C.U. N.34/C DEL 23/9/2003 GARA PADOVA-PRO PATRIA DEL 21/9/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 51/C dell’8 ottobre 2003- pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO AMMENDA 3.500,00 EURO (C.U. N.34/C DEL 23/9/2003 GARA PADOVA-PRO PATRIA DEL 21/9/2003). Esaminata la relazione inoltrata dal collaboratore dell’Ufficio Indagini in relazione alla gara Padova-Pro Patria del 21 Settembre 2003, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società Calcio Padova S.p.a. l’ammenda di 3.500,00 euro per versi espressivi di discriminazione razziale verso un calciatore di colore della società Pro Patria, con atteggiamento di dissenso della maggioranza del pubblico cui seguiva però, al 90° del secondo tempo, un atteggiamento discriminatorio nei confronti dello stesso atleta da parte di tutto lo stadio. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società patavina, al fine di ottenere una riduzione dell’ammenda. Ha dedotto che la sua responsabilità sarebbe attenuata perché la maggioranza del pubblico aveva disapprovato il comportamento dei soliti sconsiderati ed ha spiegato che l’atteggiamento di tutto lo stadio al 90° minuto del secondo tempo sarebbe scaturito da un comportamento scorretto dello stesso atleta, meritevole di biasimo anche se non fosse stato di colore. All’esito dell’odierna riunione, alla quale nessuno è comparso, ritiene la Commissione che il reclamo non possa essere accolto. Dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini risulta che sin dal 5° minuto del secondo tempo alcuni sostenitori locali hanno indirizzato i consueti cori razzisti (“buuh buuh”) nei confronti del calciatore di colore della Pro Patria, Kalu Ikechukwu, sovrastati dai fischi di dissociazione della restante parte del pubblico, aggiungendo però che al 90° del secondo tempo gli stessi cori sono stati intonati da tutto lo stadio. Alla luce della relazione, non può sostenersi con la reclamante che le risultanze non siano state attentamente vagliate dal Giudice Sportivo. Se si considera che la fattispecie in esame è sanzionata dell’art.10 comma 5) del vigente Codice di Giustizia Sportiva, di recente novellato, con l’ammenda da 3.000,00 a 50.000,00 euro, è da ritenere che, nell’irrogare la sanzione pecuniaria attenuata, il primo giudice abbia tenuto conto della dissociazione espressa con sonori fischi dalla maggioranza del pubblico, ma che abbia considerato anche il mutato atteggiamento di tutta la tifoseria patavina al 90° del secondo tempo, allorché la medesima ha intonato gli stessi versi razzisti (“buuh buuh”) all’indirizzo del detto atleta, anziché esprimere il proprio biasimo in modo non discriminatorio dal punto di vista razziale. Per le considerazioni sopra esposte, non pare alla Commissione che la punizione irrogata dal Giudice Sportivo nella misura de 3.500,00 euro possa essere decurtata. Per questi motivi la Commissione d e li b e r a di respingere il reclamo della società Calcio Padova S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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