Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 51/C dell’8 ottobre 2003- pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO AMMENDA 5.000,00 EURO (C.U. N.42/C DEL 30/9/2003 GARA FANO-GROSSETO DEL 29/9/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
C.U. n. 51/C dell’8 ottobre 2003- pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMO SOCIETA’ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO AMMENDA
5.000,00 EURO (C.U. N.42/C DEL 30/9/2003 GARA FANO-GROSSETO DEL
29/9/2003).
Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo la società
U.S. Grosseto F.C. S.r.l., lamentando l’eccessiva onerosità della sanzione e
richiedendo una congrua riduzione.
A parere della ricorrente, l’elemento che maggiormente ha inciso sulla
quantificazione dell’ammenda da parte del Giudice Sportivo, andrebbe
individuato nella natura del liquido spruzzato dai propri sostenitori
sull’assistente arbitrale, dal cui rapporto è stato rilevato il fatto. Si contesta
l’individuazione del liquido in questione come “urina”, con la constatazione
della quasi impossibile “produzione in loco” e di un “improbabile“ trasporto
dello stesso da Grosseto a Fano.
Rileva la Commissione che dagli atti ufficiali emerge, con chiarezza di
esposizione, che l’Assistente Arbitrale è stato fatto segno “per ben tre volte di
un lancio di urina che lo ha colpito sul volto”. La situazione descritta fa ritenere
verosimile che l’ufficiale di gara abbia avuto la possibilità materiale di
procedere ad una esatta individuazione del liquido di cui è stato destinatario.
A prescindere dalla fede privilegiata degli atti ufficiali non sembra che i
fatti documentati possano essere contraddetti sulla base di un mero
ragionamento logico, circa la oggettiva difficoltà di approvvigionamento, che
non può quindi essere elevata a rango di prova.
Ritiene, in conclusione, la Commissione che il ricorso in esame non sia
meritevole di accoglimento.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società U.S. Grosseto F.C. S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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