Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 58/C del 15 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. AVELLINO S.P.A.-.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 58/C del 15 ottobre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. AVELLINO S.P.A.-. Su deferimento della Presidenza della Lega è stato contestato alla società U.S. Avellino S.p.a., la violazione di cui art.1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva per avere omesso di versare la quota percentuale di partecipazione sull’incasso alla società Taranto Calcio S.r.l. relativo all’incontro Avellino-Taranto del 4 Maggio 2003, come previsto dalle vigenti disposizioni specificate nel C. U. n. 2/C del 16/8/2002. Nell’odierna riunione nessuno è comparso. La società U.S. Avellino S.p.a. con sua memoria chiede di essere prosciolta asserendo di avere ottemperato alle disposizioni di cui al C.U. n.2/C del 16/8/2002 e di aver liquidato la quota di partecipazione sull’incasso in modo errato “per mero errore di calcolo”. Da quanto esposto dalla società Taranto Calcio S.r.l. e dagli atti prodotti si desume che il comportamento della società Avellino non è stato ortodosso e conforme a quanto previsto dal C.U. n.2/C - 2002 . L’avere corrisposto una quota notevolmente inferiore e non aver prodotto il borderò a fine gara comporta la violazione dell’art.1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto sancito dal detto comunicato n. 2/C. Tale comportamento va adeguatamente sanzionato. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di irrogare alla società U.S. Avellino S.p.a. l’ammenda di 500,00 euro.
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