Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 59/C del 15 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO CALCIATORE LAMONICA ALESSANDRO (A.C. PRATO S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.50/C DEL 7/10/2003 GARA PRATO-CITTADELLA DEL 5/10/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
C.U. n. 59/C del 15 ottobre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO CALCIATORE LAMONICA ALESSANDRO (A.C. PRATO S.P.A.)
AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.50/C DEL 7/10/2003 GARA
PRATO-CITTADELLA DEL 5/10/2003).
Il signor Alessandro Lamonica ha presentato reclamo avverso la
squalifica per due gare comminategli dal Giudice Sportivo “per
comportamento offensivo verso l’Arbitro” al 41° del secondo tempo della gara
Prato-Cittadella del 5 Ottobre 2003.
Nel suo rapporto l’Arbitro riferisce di aver espulso il calciatore del Prato
perché gli aveva rivolto la seguente espressione: “non ci hai fischiato mai un
fallo a favore, sei ridicolo, scandaloso e vergognoso”.
All’odierna riunione nessuno è comparso nell’interesse del calciatore
Lamonica e sulla base dei motivi del reclamo è stato chiesto all’Arbitro un
supplemento di rapporto, nel quale si conferma - contrariamente alla versione
fornita dal calciatore - che le espressioni di cui sopra erano dirette “solo ed
esclusivamente” al direttore di gara.
Così stando le cose, non può essere accolta la richiesta di revoca della
sanzione e nemmeno quella della riduzione della squalifica, perché le due
gare inflitte sono proporzionate alla condotta sopra descritta.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo del calciatore Lamonica Alessandro della società A.C.
Prato S.p.a.-.
La tassa versata va incamerata.
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