Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 59/C del 15 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO CALCIATORE LAMONICA ALESSANDRO (A.C. PRATO S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.50/C DEL 7/10/2003 GARA PRATO-CITTADELLA DEL 5/10/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 59/C del 15 ottobre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO CALCIATORE LAMONICA ALESSANDRO (A.C. PRATO S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.50/C DEL 7/10/2003 GARA PRATO-CITTADELLA DEL 5/10/2003). Il signor Alessandro Lamonica ha presentato reclamo avverso la squalifica per due gare comminategli dal Giudice Sportivo “per comportamento offensivo verso l’Arbitro” al 41° del secondo tempo della gara Prato-Cittadella del 5 Ottobre 2003. Nel suo rapporto l’Arbitro riferisce di aver espulso il calciatore del Prato perché gli aveva rivolto la seguente espressione: “non ci hai fischiato mai un fallo a favore, sei ridicolo, scandaloso e vergognoso”. All’odierna riunione nessuno è comparso nell’interesse del calciatore Lamonica e sulla base dei motivi del reclamo è stato chiesto all’Arbitro un supplemento di rapporto, nel quale si conferma - contrariamente alla versione fornita dal calciatore - che le espressioni di cui sopra erano dirette “solo ed esclusivamente” al direttore di gara. Così stando le cose, non può essere accolta la richiesta di revoca della sanzione e nemmeno quella della riduzione della squalifica, perché le due gare inflitte sono proporzionate alla condotta sopra descritta. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo del calciatore Lamonica Alessandro della società A.C. Prato S.p.a.-. La tassa versata va incamerata.
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