Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 59/C del 15 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO CALCIATORE FAVO MASSIMILIANO (U.S. VITERBESE CALCIO ’90 S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.42/C DEL 30/9/2003 GARA VITERBESE-CATANZARO DEL 28/9/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 59/C del 15 ottobre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO CALCIATORE FAVO MASSIMILIANO (U.S. VITERBESE CALCIO ’90 S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.42/C DEL 30/9/2003 GARA VITERBESE-CATANZARO DEL 28/9/2003). Il signor Massimilano Favo ha presentato reclamo avvero la squalifica per due gare comminategli dal Giudice Sportivo “per comportamento gravemente scorretto e offensivo verso un tesserato della squadra avversaria” al 38° del secondo tempo della gara Viterbese-Catanzaro del 28 Settembre 2003, quando già era stato richiamato in panchina dal suo allenatore. Nel suo rapporto l’Arbitro riferisce di aver decretato l’espulsione del calciatore “perché si allontanava dalla panchina di circa cinque metri in direzione della panchina avversaria e urlava all’allenatore del Catanzaro: bravo testa di c….., siete i soliti disonesti”. Secondo il reclamante, la sanzione è troppo severa rispetto al reale svolgimento dei fatti, e pertanto ne chiede la riduzione sulla base delle seguenti argomentazioni: durante un’ azione di gioco un suo compagno di squadra veniva atterrato e restava dolorante sul terreno di gioco; gli avversari non si curavano del fatto e il pallone veniva mandato in fallo laterale da un calciatore della Viterbese, dopo la riconquista della sfera; l’allenatore del Catanzaro gridava ad un suo giocatore di non restituire la palla e di ripartire con un’azione di attacco nelle vicinanze dell’area di rigore della Viterbese; a questo punto il reclamante si era alzato dalla panchina e senza superare l’area tecnica, “faceva notare la disonestà e l’azione antisportiva, ripetuta e scorretta, all’allenatore del Catanzaro”. All’odierna riunione il calciatore ha ribadito quanto esposto per iscritto, sottolineando che si era trattato di uno sfogo per quanto succedeva in campo. Ad avviso della Commissione il comportamento del calciatore Favo è stato scorretto ed offensivo, ma tuttavia, stante la contestualità delle due espressioni, sanzione più adeguata è quella di una sola gara di squalifica. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo del calciatore Favo Massimiliano della società U.S. Viterbese Calcio ’90 S.r.l. riducendo la squalifica ad una gara effettiva. La tassa versata va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it