Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 65/C del 22 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ A.S. SORA S.R.L. AVVERSO RISULTATO DELLA GARA SORA-BENEVENTO DEL 31/8/2003 (DELIBERA G.S. C.U. N.18/C DEL 9/9/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 65/C del 22 ottobre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ A.S. SORA S.R.L. AVVERSO RISULTATO DELLA GARA SORA-BENEVENTO DEL 31/8/2003 (DELIBERA G.S. C.U. N.18/C DEL 9/9/2003). La società A.S. Sora S.r.l. proponeva tempestivo e rituale reclamo in ordine alla regolarità della gara Sora-Benevento del 31 Agosto 2003, sull’assunto di una irregolare posizione del calciatore Domenico Giugliano, schierato dalla squadra avversaria nella gara in questione, in ordine alla quale chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società Benevento, ai sensi dell’art.7 comma 5) (ora art.12 comma 5) del Codice di Giustizia Sportiva. Premesso che il suddetto calciatore era già stato tesserato, con contratto in scadenza il 30 Giugno 2004 dalla società L’Aquila Calcio S.p.a, che era stata prima esclusa e poi riammessa al campionato di serie “C/1” e che, in virtù di ciò, tutti i tesserati di detta società “non perdevano l’efficacia del tesseramento”, la reclamante sosteneva che l’irregolare posizione del calciatore derivava dal fatto che, non risultando che vi fosse stato un trasferimento di proprietà del calciatore Giugliano dalla società L’Aquila Calcio S.p.a. alla società Sporting Benevento S.r.l., lo stesso risultava sempre tesserato per la società L’Aquila. Il Giudice Sportivo respingeva il reclamo con la seguente motivazione: “E’ infatti, sufficiente in proposito osservare che il calciatore Giugliano Domenico, già tesserato per la società L’Aquila Calcio S.p.a., era stato oggetto di variazione di tesseramento conseguente a cessione di contratto verificatosi in data 4 Agosto 2003 e formalmente portato a conoscenza di questa Lega in data 29 Agosto 2003. Tanto emerge dalla specifica documentazione acquisita da questo ufficio, nonché da copia di contratto e da attestazione dell’Ufficio Tesseramento della Lega Professionisti Serie C che comprova la regolare posizione del tesseramento ed ha concesso il visto di esecutività alla variazione. Poiché tale incontrovertibile situazione emerge dagli atti richiamati e dal tabulato federale, deve concludersi che il calciatore Giugliano Domenico è stato legittimamente schierato nell’incontro del 31 Agosto 2003 e che le doglianze formulate dalla società Sora con la proposta di impugnazione sono prive di fondamento”. La società Sora ha proposto reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo con motivi che sono stati confutati dalla società Sporting Benevento S.r.l.-. All’odierna riunione le parti interessate hanno ribadito i motivi posti a sostegno delle rispettive e contrapposte richieste, e all’esito dell’esame degli atti ritiene la Commissione che debba rimanere fermo quanto deciso dal primo Giudice. La vicenda può essere ricostruita così come fatto nei motivi posti a sostegno del reclamo: - il calciatore Domenico Giugliano è stato tesserato nella stagione sportiva 2002/2003 dalla società L’Aquila Calcio S.p.a., con contratto biennale scadente il 30 Giugno 2004; - a seguito del C.U. della F.I.G.C. n.37/A del 31 Luglio 2003, veniva disposta la non ammissione della società L’Aquila Calcio S.p.a. al campionato di Serie “C/1”; - in data 4 Agosto 2003 il Giugliano stipulava un nuovo contratto economico con relativa variazione di tesseramento per avvenuta decadenza del precedente tesseramento, e il competente Ufficio Tesseramento concedeva il visto di esecutività alla variazione a far data dal giorno 14 Agosto 2003; - a seguito di procedimento arbitrale promosso, presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato del C.O.N.I., dalla società L’Aquila Calcio S.p.a. in data 23 Agosto il Presidente Federale annullava la precedente delibera e riammetteva la società L’Aquila Calcio S.p.a. a partecipare al campionato di Serie “C/1” (C.U. n. 62/A); - in data 29 Agosto 2003 veniva formalmente portato a conoscenza della Lega un atto di trasferimento di contratto economico recante, nella parte riservata alla società di provenienza, timbro e firma della società L’Aquila Calcio S.p.a. nella variazione di tesseramento n.12805 del 4 Agosto c.a.-. Ad avviso della reclamante, la riammissione al campionato della società abruzzese aveva fatto venir meno i presupposti della decadenza di tesseramento del Giugliano per L’Aquila Calcio, quindi per il calciatore dovevano essere disposti gli atti di nullità ed inefficacia di tesseramento, come previsto dall’art. 95 comma 5) N.O.I.F., al contrario, dagli atti risulta la firma della società L’Aquila Calcio S.p.a., “ma non risulta alcun atto di variazione di documento in bollo né tanto meno risulta una cessione di contratto nella variazione stessa, ma bensì un aggiornamento di posizione per decadenza del precedente tesseramento”. In sostanza, la società A.S. Sora S.r.l. eccepisce la irregolare posizione del calciatore alla data del 31 Agosto dato che a quella data, dal 29 Agosto precedente, non poteva dirsi decorso il termine di cinque giorni previsto per l’esecutività del contratto. Secondo il Benevento, invece, “gli elementi fondamentali, gli unici che rivestono importanza determinante ai fini della legittimità della partecipazione di un calciatore ad una gara, sono imperniati sulla regolarità del tesseramento e per ciò che concerne i calciatori che militano in società appartenenti alla Lega Professionisti di Serie C, al rilascio del prescritto visto di esecutività”. Requisiti, sostiene ancora il Benevento, che sono certificati dal Presidente della Lega Professionisti Serie C. Al riguardo, e per completezza, va detto che con missiva 8 Settembre 2003, inviata al Giudice Sportivo, il Presidente di Lega attesta che il calciatore Domenico Giugliano alla data del 31 Agosto 2003 risultava tesserato con la società Sporting Benevento S.p.a.-. Tutto ciò premesso, ritiene la Commissione che per la decisione debba farsi riferimento all’art.12, commi 5) e 8) del Codice di Giustizia Sportiva, che prevedono – rispettivamente – la punizione sportiva della perdita della gara per la società che “fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”, e la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato calciatori “ai quali, per effetto di irregolarità imputabile alla stessa società, la F.I.G.C. abbia successivamente revocato il tesseramento”. Nella fattispecie non è intervenuta una revoca del tesseramento (anzi ne è stata confermata la validità), e non si può neppure parlare di “fatto imputabile alla società”. Pertanto si può tranquillamente affermare che alla data del 31 agosto 2003 il calciatore in oggetto era provvisto di titolo per prendere parte alla gara Sora-Benevento disputata in quel giorno. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.S. Sora S.r.l. confermando il risultato della gara acquisito in campo (Sora 0 – Benevento 1) La tassa va addebitata.
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