Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 C.U. n. 65/C del 22 ottobre 2003 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ A.S. SORA S.R.L. AVVERSO RISULTATO DELLA GARA SORA-BENEVENTO DEL 31/8/2003 (DELIBERA G.S. C.U. N.18/C DEL 9/9/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
C.U. n. 65/C del 22 ottobre 2003 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO SOCIETA’ A.S. SORA S.R.L. AVVERSO RISULTATO DELLA
GARA SORA-BENEVENTO DEL 31/8/2003 (DELIBERA G.S. C.U. N.18/C
DEL 9/9/2003).
La società A.S. Sora S.r.l. proponeva tempestivo e rituale reclamo in
ordine alla regolarità della gara Sora-Benevento del 31 Agosto 2003,
sull’assunto di una irregolare posizione del calciatore Domenico Giugliano,
schierato dalla squadra avversaria nella gara in questione, in ordine alla quale
chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società
Benevento, ai sensi dell’art.7 comma 5) (ora art.12 comma 5) del Codice di
Giustizia Sportiva.
Premesso che il suddetto calciatore era già stato tesserato, con
contratto in scadenza il 30 Giugno 2004 dalla società L’Aquila Calcio S.p.a,
che era stata prima esclusa e poi riammessa al campionato di serie “C/1” e
che, in virtù di ciò, tutti i tesserati di detta società “non perdevano l’efficacia
del tesseramento”, la reclamante sosteneva che l’irregolare posizione del
calciatore derivava dal fatto che, non risultando che vi fosse stato un
trasferimento di proprietà del calciatore Giugliano dalla società L’Aquila Calcio
S.p.a. alla società Sporting Benevento S.r.l., lo stesso risultava sempre
tesserato per la società L’Aquila.
Il Giudice Sportivo respingeva il reclamo con la seguente motivazione:
“E’ infatti, sufficiente in proposito osservare che il calciatore Giugliano
Domenico, già tesserato per la società L’Aquila Calcio S.p.a., era stato
oggetto di variazione di tesseramento conseguente a cessione di contratto
verificatosi in data 4 Agosto 2003 e formalmente portato a conoscenza di
questa Lega in data 29 Agosto 2003. Tanto emerge dalla specifica
documentazione acquisita da questo ufficio, nonché da copia di contratto e da
attestazione dell’Ufficio Tesseramento della Lega Professionisti Serie C che
comprova la regolare posizione del tesseramento ed ha concesso il visto di
esecutività alla variazione. Poiché tale incontrovertibile situazione emerge
dagli atti richiamati e dal tabulato federale, deve concludersi che il calciatore
Giugliano Domenico è stato legittimamente schierato nell’incontro del 31
Agosto 2003 e che le doglianze formulate dalla società Sora con la proposta
di impugnazione sono prive di fondamento”.
La società Sora ha proposto reclamo avverso la delibera del Giudice
Sportivo con motivi che sono stati confutati dalla società Sporting Benevento
S.r.l.-.
All’odierna riunione le parti interessate hanno ribadito i motivi posti a
sostegno delle rispettive e contrapposte richieste, e all’esito dell’esame degli
atti ritiene la Commissione che debba rimanere fermo quanto deciso dal primo
Giudice.
La vicenda può essere ricostruita così come fatto nei motivi posti a
sostegno del reclamo:
- il calciatore Domenico Giugliano è stato tesserato nella stagione sportiva
2002/2003 dalla società L’Aquila Calcio S.p.a., con contratto biennale
scadente il 30 Giugno 2004;
- a seguito del C.U. della F.I.G.C. n.37/A del 31 Luglio 2003, veniva disposta
la non ammissione della società L’Aquila Calcio S.p.a. al campionato di Serie
“C/1”;
- in data 4 Agosto 2003 il Giugliano stipulava un nuovo contratto economico
con relativa variazione di tesseramento per avvenuta decadenza del
precedente tesseramento, e il competente Ufficio Tesseramento concedeva il
visto di esecutività alla variazione a far data dal giorno 14 Agosto 2003;
- a seguito di procedimento arbitrale promosso, presso la Camera di
Conciliazione ed Arbitrato del C.O.N.I., dalla società L’Aquila Calcio S.p.a. in
data 23 Agosto il Presidente Federale annullava la precedente delibera e
riammetteva la società L’Aquila Calcio S.p.a. a partecipare al campionato di
Serie “C/1” (C.U. n. 62/A);
- in data 29 Agosto 2003 veniva formalmente portato a conoscenza della Lega
un atto di trasferimento di contratto economico recante, nella parte riservata
alla società di provenienza, timbro e firma della società L’Aquila Calcio S.p.a.
nella variazione di tesseramento n.12805 del 4 Agosto c.a.-.
Ad avviso della reclamante, la riammissione al campionato della
società abruzzese aveva fatto venir meno i presupposti della decadenza di
tesseramento del Giugliano per L’Aquila Calcio, quindi per il calciatore
dovevano essere disposti gli atti di nullità ed inefficacia di tesseramento, come
previsto dall’art. 95 comma 5) N.O.I.F., al contrario, dagli atti risulta la firma
della società L’Aquila Calcio S.p.a., “ma non risulta alcun atto di variazione di
documento in bollo né tanto meno risulta una cessione di contratto nella
variazione stessa, ma bensì un aggiornamento di posizione per decadenza del precedente tesseramento”.
In sostanza, la società A.S. Sora S.r.l. eccepisce la irregolare posizione
del calciatore alla data del 31 Agosto dato che a quella data, dal 29 Agosto
precedente, non poteva dirsi decorso il termine di cinque giorni previsto per
l’esecutività del contratto.
Secondo il Benevento, invece, “gli elementi fondamentali, gli unici che
rivestono importanza determinante ai fini della legittimità della partecipazione
di un calciatore ad una gara, sono imperniati sulla regolarità del tesseramento
e per ciò che concerne i calciatori che militano in società appartenenti alla
Lega Professionisti di Serie C, al rilascio del prescritto visto di esecutività”.
Requisiti, sostiene ancora il Benevento, che sono certificati dal Presidente
della Lega Professionisti Serie C.
Al riguardo, e per completezza, va detto che con missiva 8 Settembre
2003, inviata al Giudice Sportivo, il Presidente di Lega attesta che il calciatore
Domenico Giugliano alla data del 31 Agosto 2003 risultava tesserato con la
società Sporting Benevento S.p.a.-.
Tutto ciò premesso, ritiene la Commissione che per la decisione debba
farsi riferimento all’art.12, commi 5) e 8) del Codice di Giustizia Sportiva, che
prevedono – rispettivamente – la punizione sportiva della perdita della gara
per la società che “fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che
comunque non abbiano titolo per prendervi parte”, e la penalizzazione di un
punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato calciatori “ai
quali, per effetto di irregolarità imputabile alla stessa società, la F.I.G.C. abbia
successivamente revocato il tesseramento”.
Nella fattispecie non è intervenuta una revoca del tesseramento (anzi
ne è stata confermata la validità), e non si può neppure parlare di “fatto
imputabile alla società”. Pertanto si può tranquillamente affermare che alla
data del 31 agosto 2003 il calciatore in oggetto era provvisto di titolo per
prendere parte alla gara Sora-Benevento disputata in quel giorno.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.S. Sora S.r.l. confermando il risultato
della gara acquisito in campo (Sora 0 – Benevento 1)
La tassa va addebitata.
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