Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale 144/C del 21 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ANDREA PREITE (CALCIATORE SOCIETA’ VARESE FOOTBALL CLUB S.R.L.) E DELLA SOCIETÀ VARESE FOOTBALL CLUB S.R.L.-.
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale 144/C del 21 gennaio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DI ANDREA PREITE (CALCIATORE SOCIETA’ VARESE
FOOTBALL CLUB S.R.L.) E DELLA SOCIETÀ VARESE FOOTBALL CLUB
S.R.L.-.
Su deferimento operato dalla Procura Federale della F.I.G.C., é stata
contestata al calciatore del Varese, Andrea Preite la violazione di cui agli artt.
1 comma 1) e 17 comma 8) del C.G.S., perché, versando in stato di squalifica
in occasione della partita Varese-Cittadella svoltasi il 2.11.2003, entrava negli
spogliatoi. Analoga contestazione, ai sensi dell'art.2 comma 4) del C.G.S., é
stata rivolta alla società Varese Football Club S.r.l., quale responsabile
oggettiva della violazione ascritta al proprio tesserato.
Nei termini assegnati la società ha inviato una memoria difensiva con la
quale ha sostenuto con toni convincenti che l'accesso del calciatore nella
zona spogliatoi sarebbe avvenuto al solo scopo di immettersi nel locale
infermeria per sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale e ha aggiunto, per
dimostrare la propria buona fede, che avrebbe fornito le proprie generalità al
collaboratore dell'Ufficio Indagini, scusandosi con lo stesso ed uscendo
immediatamente dalla zona spogliatoi.
Al procedimento odierno, la Procura Federale ha concluso per la
affermazione di responsabilità del Preite, chiedendo per lo stesso la squalifica
per una gara e per la società la ammenda di 1.500,00 euro. Nessuno é
comparso per il calciatore e per la società.
Tanto premesso, si osserva che il fatto oggetto del deferimento appare
provato dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini incaricato di
controllare la gara, il quale ha riferito che nell'intervallo fra il primo e il
secondo tempo della partita si é introdotto negli spogliatoi il calciatore Andrea
Preite, squalificato a quella data. La condotta del suddetto calciatore, seppure di modesta rilevanza
disciplinare, integra all'evidenza la violazione dei doveri di lealtà, probità e
correttezza postulati dall'art. 1 comma 1) del C.G.S., versandosi nella ipotesi
di inosservanza dell'art. 17 comma 8) dello stesso codice, che vieta ai
tesserati squalificati di accedere agli spogliatoi in occasione delle gare, finché
non sia regolarmente scontata la sanzione stessa.
Tale condotta, in sintonia con le richieste della Procura Federale, va
punita con l'inasprimento della squalifica sino a tutto il 25.1.2004.
Alla società responsabile oggettiva deve infliggersi la congrua sanzione
di 750,00 euro.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare al calciatore Andrea Preite la squalifica sino a tutto il 25 Gennaio
2004 e alla società Varese Football Club S.r.l. l'ammenda di 750,00 euro.
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