Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale 144/C del 21 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI PAOLO TOCCAFONDI (DIRIGENTE SOCIETA’ A.C. PRATO S.P.A. ) E DELLA SOCIETÀ A.C. PRATO S.P.A.-.
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale 144/C del 21 gennaio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DI PAOLO TOCCAFONDI (DIRIGENTE SOCIETA’ A.C. PRATO
S.P.A. ) E DELLA SOCIETÀ A.C. PRATO S.P.A.-.
Su deferimento operato dalla Procura Federale della F.I.G.C., é stata
contestata al dirigente del Prato, Paolo Toccafondí la violazione di cui agli
artt.1 comma 1) e 17 comma 8) del C.G.S. perché, versando in stato di
inibizione sino al 31.1.2004 in occasione della gara Prato-Spezia disputata ii
2.11.2003, entrava nello spogliatoio della propria squadra. Analoga
contestazione, ai sensi dell'art.2 comma 4) del C.G.S., é stata rivolta alla A.C.
Prato S.p.A., quale responsabile oggettiva della violazione ascritta ai proprio
tesserato.
Nei termini assegnati sia il tesserato sia la società non hanno inviato
memorie a difesa.
Al procedimento odierno, la Procura Federale ha concluso per la
affermazione di responsabilità del tesserato, chiedendo per lo stesso
l'inibizione per giorni 15 e per la società l'ammenda di 1.500,00 euro. II
Toccafondi, comparso di persona, si é rimesso alla clemenza della
Commissione, sostenendo con accenti di verità che sarebbe entrato nello
spogliatoio della sua squadra al termine della gara al solo scopo di sollecitare
due calciatori a passare dall'attiguo ufficio di amministrazione per ricevere
l'assegno mensile.
Tanto premesso, si osserva che il fatto oggetto del deferimento appare
provato dalla relazione dell'Ufficio Indagini, nella quale il collaboratore riferisce
che il dirigente Toccafondi, sebbene inibito sino al 31.1.2004, si é immesso
nello spogliatoio dei suoi calciatori.
La condotta del dirigente, seppure di modesta rilevanza disciplinare,
integra in modo evidente la violazione di cui all'art.1 comma 1) del C.G.S., in
quanto l'inosservanza della normativa federale, e cioè del comma 8)
dell'art.17 del medesimo codice che preclude l'accesso agli spogliatoi ai
tesserati inibiti, costituisce palese inosservanza dei doveri di lealtà, probità e
correttezza postulati dal citato articolo. Tale condotta, in sintonia con la richiesta della Procura Federale, va
punita con la inibizione sino al 14.2.2004 , quale inasprimento della sanzione
esistente al momento del fatto.
Alla società responsabile oggettiva é equo infliggere la ammenda di
750,00 euro.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare al dirigente Paolo Toccafondi l'inibizione sino a tutto il 14 Febbraio
2004 e alla società A.C. Prato S.p.A. l'ammenda di 750,00 euro.
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