Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale 144/C del 21 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI PAOLO TOCCAFONDI (DIRIGENTE SOCIETA’ A.C. PRATO S.P.A. ) E DELLA SOCIETÀ A.C. PRATO S.P.A.-.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale 144/C del 21 gennaio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI PAOLO TOCCAFONDI (DIRIGENTE SOCIETA’ A.C. PRATO S.P.A. ) E DELLA SOCIETÀ A.C. PRATO S.P.A.-. Su deferimento operato dalla Procura Federale della F.I.G.C., é stata contestata al dirigente del Prato, Paolo Toccafondí la violazione di cui agli artt.1 comma 1) e 17 comma 8) del C.G.S. perché, versando in stato di inibizione sino al 31.1.2004 in occasione della gara Prato-Spezia disputata ii 2.11.2003, entrava nello spogliatoio della propria squadra. Analoga contestazione, ai sensi dell'art.2 comma 4) del C.G.S., é stata rivolta alla A.C. Prato S.p.A., quale responsabile oggettiva della violazione ascritta ai proprio tesserato. Nei termini assegnati sia il tesserato sia la società non hanno inviato memorie a difesa. Al procedimento odierno, la Procura Federale ha concluso per la affermazione di responsabilità del tesserato, chiedendo per lo stesso l'inibizione per giorni 15 e per la società l'ammenda di 1.500,00 euro. II Toccafondi, comparso di persona, si é rimesso alla clemenza della Commissione, sostenendo con accenti di verità che sarebbe entrato nello spogliatoio della sua squadra al termine della gara al solo scopo di sollecitare due calciatori a passare dall'attiguo ufficio di amministrazione per ricevere l'assegno mensile. Tanto premesso, si osserva che il fatto oggetto del deferimento appare provato dalla relazione dell'Ufficio Indagini, nella quale il collaboratore riferisce che il dirigente Toccafondi, sebbene inibito sino al 31.1.2004, si é immesso nello spogliatoio dei suoi calciatori. La condotta del dirigente, seppure di modesta rilevanza disciplinare, integra in modo evidente la violazione di cui all'art.1 comma 1) del C.G.S., in quanto l'inosservanza della normativa federale, e cioè del comma 8) dell'art.17 del medesimo codice che preclude l'accesso agli spogliatoi ai tesserati inibiti, costituisce palese inosservanza dei doveri di lealtà, probità e correttezza postulati dal citato articolo. Tale condotta, in sintonia con la richiesta della Procura Federale, va punita con la inibizione sino al 14.2.2004 , quale inasprimento della sanzione esistente al momento del fatto. Alla società responsabile oggettiva é equo infliggere la ammenda di 750,00 euro. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di irrogare al dirigente Paolo Toccafondi l'inibizione sino a tutto il 14 Febbraio 2004 e alla società A.C. Prato S.p.A. l'ammenda di 750,00 euro.
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