Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale 145/C del 21 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ POL. SASSARI TORRES S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DE ANGELIS GIANLUCA (C.U. N.129/C DEL 7/1/2004 GARA SASSARI TORRES-PISA DEL 6/1/2004).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale 145/C del 21 gennaio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO SOCIETA’ POL. SASSARI TORRES S.P.A. AVVERSO
SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DE ANGELIS
GIANLUCA (C.U. N.129/C DEL 7/1/2004 GARA SASSARI TORRES-PISA
DEL 6/1/2004).
Con atto datato 8.1.2004 la società Pol. Sassari Torres S.p.a. ha
preannunciato reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha
inflitto la squalifica per due gare al calciatore Gianluca De Angelis.
Con fax datato 14.1.2004 la suddetta società ha comunicato di
rinunciare al gravame, per cui si impone ai sensi dell’ art. 29 commi 5) e 8) del
C.G.S. la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l’ addebito della tassa a
norma del 9) comma dello stesso articolo.
Per questi motivi la Commissione
d i c h i a r a
l’ inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società Pol. Sassari Torres
S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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