Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 154/C del 28 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ A.S. LATINA S.P.A. AVVERSO AMMENDA DI 5.000,00 EURO (C.U. N. 129/C DEL 7/1/2004 GARA GIUGLIANO-LATINA DEL 6/1/2004).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 154/C del 28 gennaio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMO SOCIETA’ A.S. LATINA S.P.A. AVVERSO AMMENDA DI
5.000,00 EURO (C.U. N. 129/C DEL 7/1/2004 GARA GIUGLIANO-LATINA
DEL 6/1/2004).
All'esito della gara Giugliano - Latina, disputata il 6 gennaio 2004, il
collaboratore dell’ Ufficio Indagini annotava che "tifosi ospiti assiepati nel
settore distinto loro riservato, hanno esposto per tutta la gara sventolandole,
tre bandiere tricolori della dimensione di mt. 2x,1,50 con al centro impressa in
due la svastica nazista e nella terza un'aquila, simbolo del vecchio fascismo.
Hanno, inoltre, aperto un drappo nero per tutta la gara, con impresso, in
bianco, un teschio".
Sulla base di tale relazione, il Giudice Sportivo comminava alla società
Latina l’ ammenda di 5.000,00 euro “per esposizione di bandiere e drappi
rappresentativi di ideologie dedite a discriminazione di natura razziale e che
comunque incitavano alla violenza, ad opera dei propri sostenitori in campo
avverso”.
Con rituale reclamo la società chiede l'annullamento o quanto meno la
riduzione della sanzione per i seguenti motivi:
- in linea generale l'attività di prevenzione è attribuita espressamente, ed in
via esclusiva, alle Forze di Polizia, non avendo la società sportiva, soprattutto
per le gare in trasferta, alcun potere d’ intervento e/o di repressione;
- in particolare, bandiere e striscioni erano stati. controllati dalle Forze
dell’ Ordine presenti allo stadio ed erano stati ritenuti idonei per l'esposizione;
- detta esposizione non era stata censurata dall'arbitro e nemmeno i tifosi di
casa avevano avuto qualcosa da ridire;
- quanto alla "svastica'", si trattava, in realtà, delle consonanti L e T di Latina,
incrociate sul tessuto. Quanto alla bandiera con l'aquila e al drappo nero, la
reclamante ricorda le origini della città di Latina e pone la seguente domanda:
"Sì può ancora oggi in una frase di revisionismo storico ritenere una bandiera
della Repubblica di Salò espressione di discriminazione razziale, laddove lo
Stato Italiano riconosce come legittima l'Associazione dei Reduci della
Repubblica Sociale e persino un ministro in carica è un rappresentante di queigiovani italiani che si identificarono con una diversa idea repubblicana?”. Si
rimarca, infine, il corretto comportamento dei tifosi del Latina per tutta la
durata della gara in questione.
All'odierna riunione è comparso l'avv. Francesco Di Leginio, che ha
illustrato in maniera ammirevole, e con richiami storici, i motivi del reclamo,
chiedendo in principalità l’ annullamento della sanzione e solo in ipotesi, la
riduzione dell'ammenda,
La Commissione ritiene che non possa essere accolta la richiesta di
tesi.
Quanto alla responsabilità oggettiva, va detto che l'ordinamento
sportivo deve necessariamente riconoscere simile forma di responsabilità,
non potendo diversamente incidere sulla condotta dei tifosi.
L’ autonomia del particolare ordinamento, inoltre, consente ed impone,
un’ autonoma valutazione delle bandiere e degli striscioni, o di qualsivoglia
altra condotta pure penalmente irrilevante.
Le origini di Latina (fino al 1945 Littoria) non possono giustificare
l’ esposizione pubblica di vessilli particolari, compresi i due con le lettere L e T,
perché - come si ricava dalle fotografie prodotte – la grafica è tale che
richiama alla memoria altre bandiera, efficacemente, se non esattamente,
indicate dal collaboratore dell'Ufficio Indagini.
E tutto ciò per non parlare del teschio bianco su drappo nero.
Il fatto che in altre occasioni le cose in questione non siano state fatte
oggetto di censura nell’ ambito sportivo è circostanza che non influisce sul
merito della decisione.
Tutto ciò premesso, ritiene la Commissione, avuto riguardo anche al
comportamento dei tifosi della società reclamante, ospitata a Giugliano, che
sia più adeguata la sanzione di 3.000,00 euro di ammenda.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo presentato dalla A.S. Latina S.r.l. e di
ridurre l’ ammenda a 3.000,00 euro.
La tassa non va addebitata.
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