Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 155/C del 28 gennaio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A. E DEI SIGG.RI GIOVANNI BLONDET E STEFANO CAMPOCCIA, RISPETTIVAMENTE CONSIGLIERE DELEGATO E PRESIDENTE DELLA STESSA SOCIETA’ .

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 155/C del 28 gennaio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB S.P.A. E DEI SIGG.RI GIOVANNI BLONDET E STEFANO CAMPOCCIA, RISPETTIVAMENTE CONSIGLIERE DELEGATO E PRESIDENTE DELLA STESSA SOCIETA’ . - Vista la delibera del Consiglio Federale dell’ 11/9/2003 pubblicata sul C.U. n. 75/A dell’ 11/9/2003; - vista la delibera del Presidente Federale del 17/9/2003 pubblicata sul C.U. n.80/A di pari data; - visto il deferimento effettuato dal Procuratore Federale nei confronti dei sigg.ri Giovanni Blondet, Stefano Campoccia e della società Genoa Cricket and Football Club S.p.a., a questa Commissione Disciplinare; - vista la contestazione per violazione art.27 dello Statuto Federale e art.1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva conseguentemente effettuata in data 12/8/2003 dal Presidente della Commissione Disciplinare; - vista l’ istanza presentata dalla società Genoa Cricket and Football Club S.p.a. in nome e per conto della stessa e dei sigg.ri Giovanni Blondet, proprio consigliere delegato, Stefano Capoccia proprio presidente tendente ad ottenere la concessione dell’ amnistia rilevato: a) che è stata prodotta istanza inoltrata il 14 gennaio u.s. al T.A.R. della Liguria volta a far dichiarare cessata la materia del contendente con riguardo al ricorso a suo tempo proposto dalla società Genoa; b) che sussistono le condizioni richieste dalla detta delibera del Presidente Federale del 17/9/2003 (Com. Uff. n.80/A); c) che l’ applicazione dell’ amnistia alla violazione di cui all’ art.27 dello Statuto Federale fa venir meno anche, per connessione, la violazione di cui all’ art.1 comma 1) del C.G.S. d i c h i a r a di non doversi procedere nei confronti della società Genoa Cricket and Football Club S.p.a. e dei sigg.ri Giovanni Blondet e Stefano Capoccia, rispettivamente consigliere delegato e presidente della medesima società, per amnistia.
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