Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 161/C del 4 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ BRINDISI CALCIO S.R.L.-.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 161/C del 4 febbraio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ BRINDISI CALCIO S.R.L.-. La società Brindisi Calcio S.r.l. è stata deferita dalla Presidenza della Lega per aver violato l’ art. 1, comma 1) C.G.S. in relazione al punto 13 del C.U. n°175 del 2/5/2003, per non aver provveduto a depositare nei termini prescritti (14 luglio 2003) le garanzie fidejussorie previste in caso di scostamento (eccedenza) dal “budget tipo societario" e dal "budget tipo per singolo contratto'', richieste, rispettivamente, per gli importi di euro 61.234,29 e di euro 164.882,00 con riferimento agli oneri discendenti, per la stagione 2003/2004 dal contratto poliennale stipulato col calciatore Michele Menolascina il 31/7/2002 ,vale a dire nella precedente stagione sportiva, che conseguì il visto di esecutività. A fronte della contestazione la società ha fatto pervenire tempestiva memoria con allegata documentazione ed all'odierna seduta si è fatta rappresentare e difendere dall'avv. Edoardo Chiacchio, sostenendo: - che il calciatore Menolascina, appena conclusasi la stagione sportiva 2002– 2003, non solo si è reso gravemente inadempiente alle diverse e svariate convocazioni per la partecipazione al ritiro della squadra, ma aveva anche rifiutato le proprie prestazioni, producendo una sequela di certificati medici di scarsa o nessuna attendibilità ed infine avrebbe manifestato anche verbalmente la volontà di recesso dal contratto; - che, pertanto, la mancata prestazione delle chieste fidejussioni era dipeso unicamente dal fatto che, a fronte del rifiuto del calciatore, la prosecuzione del contratto per la corrente e successiva stagione era compromessa, e quindi superflua sarebbe stata la garanzia per un contratto destinato a non aver più effetto; - che, inoltre, nella stagione sportiva 2002-2003 quando cioè vigevano le norme di cui al C.U. n°167 del 20/5/2002 (contenente disposizioni regolamentari in materia di tesseramento e trasferimenti per la stagione sportiva 2002-2003) nel quale non era prevista la sanzione di cui al punto c) art. 14 del successivo Comunicato n°175/2003, a seguito di mancato rilascio dell'esecutività del contratto, imputabile alla società, nessuna sanzione per la omissione della prestazione di garanzia poteva porsi a carico della società; - che, infine, stante lo svolgersi degli eventi e l’ inadempimento del calciatore e per contro la dimostrata buona fede di essa società non possa affermarsi che la mancata esecutività del contratto per la corrente stagione possa essere a lei imputabile. La Commissione ritiene che l'assunto sia fondato nei termini che seguono. Il C.U. della Lega n°175 del 2/5/2003 (che pubblica riportandolo integralmente quello della F.I.G.C. n°152/A del 28/4/2003) detta disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2003/2004 per le società di Serie A, B, C1 e C2. Per quanto concerne la Lega di Serie C, relativamente alla disciplina delle modalità di liquidazione dei rapporti "Connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti" e quindi per i nuovi contratti e comunque per le variazioni di tesseramento relativi alla allora imminente campagna dei trasferimenti il punto g) dell'art. 12 stabilisce l'obbligo, per gli stipulandi contratti con calciatori che dovessero superare i budgets tipo, del deposito di garanzie bancarie a prima richiesta entro predeterminate date sotto pena, nel caso di mancato adempimento, del diniego del visto di esecutorietà ai contratti, con conseguente caducazione degli effetti del deposito degli stessi. Per il caso degli stipulandi contratti pluriennali avverte che viene riservato ogni ulteriore valutazione per le annualità scadenti nelle stagioni successive. Al punto 13), ultimo paragrafo, sotto la voce "garanzie", sempre con riguardo alle società aderenti alla Lega di Serie C, il C.U. stabilisce l'obbligo di garanzie bancarie per l'eccedenza anche nel caso in cui il costo degli emolumenti per calciatori, previsto per la stagione 2003-2004, superi sia il "budget tipo societario", sia il "budget tipo per singolo contratto". Per tali ultime prescrizioni non viene previsto il diniego di esecutività nel caso di inottemperanza alle stesse come per i nuovi contratti. Infine all'art. 14 che disciplina le sanzioni, sotto la lettera c), si dice testualmente: "La mancata esecutività dei contratti, direttamente imputabile ad una società, costituisce per la medesima, violazione dei diritti e dei doveri previsti dall 'art. 8, comma 2) C.G.S. comporta l'applicazione a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, lett. f) C.G.S., nella misura non inferiore a 2 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2003/2004". Infine tra le "sanzioni" sempre al punto 14 sub e) si dice che le società che a causa di mancata copertura delle esposizioni contratte non ricevano il visto di esecutività, "sono soggette" da parte del calciatore, e da parte dell'altra società nel caso di trasferimento o cessione di contratto, ad azioni davanti all'organo federale competente, per il riconoscimento di un equo indennizzo a fronte dell'inadempienza verificatasi. Così delineato il quadro normativo attuale va subito chiarito che nella vigenza del C.U. n°167 del 20/5/2002, avente a oggetto le analoghe disposizioni regolamentari per la precedente stagione sportiva 2002/2003, non era contenuta la sanzione di cui alla lettera c) art. 14 del vigente C.U.-. Ritiene la Commissione innanzitutto che, nonostante la non appropriata espressione adusata dalla nuova norma sanzionatoria (art. 14, punto c) in base alla quale parrebbe che l'illecito sanzionabile sia "la mancata esecutività dei contratti direttamente imputabile ad una società", esso è propriamente costituito dalla coesistenza inscindibile di tre elementi di cui i primi due identificabili come oggetto materiale della condotta della società che la vigente normativa sanziona: a) la stipulazione dei contratti con pattuizione di oneri eccedenti i budgets; b) la omessa prestazione delle garanzie prescritte; c) il diniego del visto di esecutività ovviamente attribuibile alla condotta della società. La stipulazione del contratto col calciatore Menolascina Michele avvenuta il 31/07/2002 (vigenti le norme di cui al C.U. della F.I.G.C. n°31/A del 14/5/2002 riportate nel C.U. di Lega n°167 del 20/5/2002) non era colpito da illiceità anche se per il primo anno e/o per quelli successivi avesse contenuto oneri eccedenti i budgets. Neppure in caso di mancata prestazione della, anche allora, dovuta garanzia la società poteva essere soggetta a sanzioni, ma solo poteva andare incontro al diniego del visto di esecutività ed alla consequenziale possibilità di azione risarcitoria, per l'inadempimento, da parte del calciatore, che non costituiscono "sanzioni" in senso tecnico in quanto non hanno natura di "pena". Vigenti le nuove norme, salvo quanto in appresso, una tale condotta assume invece natura di illecito per la prevista irrogazione di sanzione (minimo 2 punti in classifica). Ma così non può essere per il caso oggetto della presente decisione. Il principio di legalità recepito dall'ordinamento giuridico statuale, che nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di disposizioni che siano entrate in vigore prima della commissione della violazione (cosiddetta irretroattività delle norme che prevedono sanzioni amministrative), impedisce l'applicazione della nuova sanzione in quanto in vigenza delle nuove norme non è venuto ad esistenza uno, forse il più importante, degli elementi che forma, inscindibilmente con l'altro, oggetto materiale della condotta ora ritenuta violata e cioè la stipulazione del contratto che sotto ogni profilo, come più sopra si è detto, in nessun caso avrebbe rivestito allora (anche seguita da omissione di garanzie) natura di illecito. Induce allo stesso risultato (inapplicabilità della sanzione al caso di specie) la limitazione applicativa della norma sanzionatoria di cui al citato art. 14, lettera c) del C.U. n°175/2003, che emerge dalla ratio che ispira la nuova normativa che tende principalmente, se non esclusivamente, ai trasferimenti, cessioni e/o tesseramenti nuovi, resa più evidente dal contenuto programmatico del precedente Comunicato della F.I.G.C. n°95/A dell'8/11/2002, come opportunamente segnalato dalla difesa della società, col quale si prevedeva l'introduzione successiva di nuove sanzioni nei casi di inadempienza delle società: "Considerato che, per quel che concerne la regolamentazione delle attività di trasferimento dei calciatori, si rendono opportune alcune puntualizzazioni alle disposizioni già esistenti, mentre per quel che concerne l'aspetto sanzionatorio, appare suggeribile la previsione di un minimo edittale di pena per le violazioni in cui incorrono le società". Appare evidente che la ratio che sottende la nuova disciplina con l'introduzione di pene sanzionatorie é quella di penalizzare le inadempienze concernenti le operazioni di trasferimento e tesseramento (e relativi contratti), non coperti dalle necessarie garanzie, assolutamente "nuovi" non già inadempienze relative a contratti poliennali già in essere ed in corso, per i quali non potrebbero essere state previste sanzioni nuove anche in ossequio al principio di legalità. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere la società Brindisi Calcio S.r.l. dall’ incolpazione ascrittale.
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