Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 169/C del 11 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MASCHIO ANTONIO (C.U. 159/C DEL 3/2/2004 GARA MARTINA-SAMBENEDETTESE DEL 1°/2/2004) PROCEDURA D’ URGENZA.
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 169/C del 11 febbraio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MASCHIO ANTONIO
(C.U. 159/C DEL 3/2/2004 GARA MARTINA-SAMBENEDETTESE DEL
1°/2/2004) PROCEDURA D’ URGENZA.
Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo la società
Sambenedettese Calcio chiedendo l’ annullamento delle sanzioni o in
subordine la riduzione delle squalifiche ad una sola giornata.
Sostiene, infatti, la reclamante che il calciatore Maschio non ha
commesso azione violenta contro un avversario, ma ha, in azione di gioco,
contrastato un avversario, senza causare a quest’ ultimo alcun danno fisico.
A sostegno dei propri motivi la ricorrente ha prodotto a questa
Commissione la video cassetta portante la registrazione dell’ azione oggetto di
indagine.
La Commissione, verificata l’ idoneità tecnica della video cassetta, ha
deciso di visionare la stessa quale prova documentale allo scopo di verificare
la sostenuta estraneità del tesserato all’ azione a lui addebitata.
All’ esito di tale visione la Commissione ritiene non verificata l’ ipotesi di
proscioglimento prevista dall’ art. 31 comma 4) del Codice di Giustizia
Sportiva.
Allo scopo, pertanto, di interpretare correttamente il referto di gara
redatto dall’ arbitro unico elemento valido per la corretta valutazione dei fatti la
Commissione ha ritenuto opportuno richiedere allo stesso un supplemento.
In tal sede il direttore di gara ha confermato che l’ intervento falloso del
calciatore Maschio non poteva essere finalizzato al recupero del pallone, ma
esclusivamente a colpire l’ avversario per impedirgli di continuare un’ azione di
gioco dalla quale lo stesso Maschio era ormai di fatto escluso. Ritiene la
commissione che il ricorso non sia meritevole di accoglimento stimando equa
e proporzionata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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