Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 169/C del 11 febbraio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ A.S. FIDELIS ANDRIA S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. 153/C DEL 27/1/2004 GARA FIDELIS ANDRIA-RUTIGLIANO DEL 25/01/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 169/C del 11 febbraio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO SOCIETA’ A.S. FIDELIS ANDRIA S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. 153/C DEL 27/1/2004 GARA FIDELIS ANDRIA-RUTIGLIANO DEL 25/01/2004). La reclamante A.S. Fidelis Andria S.r.l. si duole dell’ entità dell’ ammenda di 3.000,00 euro inflittale dal Giudice Sportivo per gli episodi verificatisi in occasione della gara Fidelis Andria-Rutigliano del 25/01/2004 descritti in motivazione del provvedimento impugnato e, contestando la non totale fondatezza degli addebiti che le vengono mossi, chiede che la sanzione pecuniaria irrogatale venga in tesi annullata ed in subordine congruamente ridotta. A sostegno del gravame essa reclamante assume non potersi addebitare l’ esclusiva responsabilità del ritardo “atteso che anche l’ arbitro vi ha contribuito”, che le persone ritenute “non autorizzate” presenti nel recinto di gioco erano in realtà “soggetti addetti al controllo degli ingressi del campo muniti di regolare tesserino”, che lo svenimento del raccattapalle a causa di un’ esplosione di un petardo nei pressi era stato simulato dall’ interessato. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene che il reclamo sia accoglibile limitatamente alla richiesta formulata in subordine. Questo poiché, dopo avere rilevato che i fatti esposti nella parte motivo del provvedimento impugnato trovano puntuale riscontro nella dettagliata narrativa dei medesimi resa dall’ arbitro nel rapporto di gara, del quale è nota la preminente efficacia probatoria, che le uniche persone ammesse all’ interno del recinto di gioco sono unicamente quelle indicate nella distinta presentata all’ arbitro e che, conseguentemente i titoli di incolpazione risultano fondati nella loro totalità, la Commissione ritiene tuttavia che gli stessi trovino equa sanzione nell’ ammenda di 2.500,00 euro. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società A.S. Fidelis Andria S.r.l. riducendo l’ ammenda a 2.500,00 euro. La tassa non va addebitata.
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