Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 224/C del 31 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO CALCIATORE FRAU ALESSANDRO (U.S. VITERBESE CALCIO ’90 S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA (C.U. 216/C DEL 23/3/2004 GARA SAMBENEDETTESE-VITERBESE DEL 21/3/2004) CON PROCEDURA D’ URGENZA.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 224/C del 31 marzo 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO CALCIATORE FRAU ALESSANDRO (U.S. VITERBESE CALCIO '90 S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA (C.U. 216/C DEL 23/3/2004 GARA SAMBENEDETTESE-VITERBESE DEL 21/3/2004) CON PROCEDURA D’ URGENZA. Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo lo aveva squalificato per una gara, ha proposto reclamo con procedura d’ urgenza il calciatore Alessandro Frau della società U.S. Viterbese Calcio. Rileva questa Commissione che ai sensi dell’ art.32/9 del Codice di Giustizia Sportiva il procedimento d’ urgenza non può essere richiesto nel caso di squalifica per una gara o sanzioni minori ad eccezione di procedimenti nei quali è ammissibile l’ uso di immagini televisive come fonte di prova e cioè nei casi di cui all’ art.31 a/2, a/3, a/4 e a/5 del Codice di Giustizia Sportiva. Il caso in specie non rientra in alcuno di detti casi e pertanto il reclamo è inammissibile. Per questi motivi la Commissione d i c h i a r a inammissibile il reclamo del calciatore Frau Alessandro (U.S. Viterbese Calcio '90 S.r.l.). La tassa va addebitata.
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