Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 224/C del 31 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO CALCIATORE NAPPI MARCO (CARRARESE CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. 216/C DEL 23/3/2004 GARA CARRARESE-FORLI’ DEL 21/3/2004) CON PROCEDURA D’ URGENZA.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 224/C del 31 marzo 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO CALCIATORE NAPPI MARCO (CARRARESE CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. 216/C DEL 23/3/2004 GARA CARRARESE-FORLI’ DEL 21/3/2004) CON PROCEDURA D’ URGENZA. Reclamando nei modi e termini di rito avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo gli ha irrogata la sanzione di due giornate di squalifica, per aver – mentre si stava allontanando dal terreno di gioco al termine della gara disputatasi il 21/3/2004 fra la società Carrarese Calcio nella circostanza società ospitante ed il Forlì – rivolto all’ arbitro espressioni ingiuriose, il calciatore Marco Nappi tesserato per la società Carrarese Calcio chiede, per i motivi rappresentati nell’ atto di impugnazione, che detta sanzione venga annullata. A supporto di tale richiesta adduce, in buona sostanza, doversi a suo dire ricondurre il comportamento di cui gli viene fatto debito nei limiti di una manifestazione di disappunti senza intenti offensivi, dovuta anche allo stato d’ animo in cui in quel momento si trovava per non essere la sua squadra riuscita a cogliere una vittoria ritenuta meritata: un mero “sfogo di dispiacere, che provi quando vorresti fare di più e non ci riesci” privo, ripetesi, di effettivi contenuti lesivi della dignità dell’ arbitro. Nel corso della richiesta audizione personale il reclamante, assistito dal sig. Ferdinando Devoti, direttore generale della società Carrarese Calcio, ha ulteriormente illustrato le argomentazioni svolte nel reclamo e quindi insistito nella conclusiva richiesta formulata. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, ascoltate le parti, esaminati gli atti ufficiali fonte di prova privilegiata per gli Organi di Giustizia Sportiva è pervenuta al convincimento che dalle espressioni incriminate puntualmente riferite dal direttore di gara – comunque censurabili ed in quanto tali meritevoli di adeguata sanzione – non emerga tuttavia in modo inequivoco che nel profferirle l’ incolpato avesse la volontà di offendere il patrimonio morale dell’ arbitro. Conseguentemente ritiene il reclamo accoglibile solo parzialmente. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo del calciatore Marco Nappi (Carrarese Calcio S.r.l.) riducendo la squalifica ad una gara effettiva. La tassa non va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it