Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 224/C del 31 marzo 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ SAVONA CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.150,00 EURO (C.U. 207/C DEL 16/3/2004 GARA IVREA-SAVONA DEL 14/3/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 224/C del 31 marzo 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO SOCIETA’ SAVONA CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.150,00 EURO (C.U. 207/C DEL 16/3/2004 GARA IVREA-SAVONA DEL 14/3/2004). Avverso il provvedimento in epigrafe indicato ha proposto reclamo la società Savona Calcio che pur ammettendo sostanzialmente i fatti li minimizza e ritiene la sanzione sproporzionata in relazione a quanto verificatosi. All’ odierna riunione nessuno è comparso. Ritiene la Commissione che pur volendo aderire alla tesi della ricorrente circa la non volontà dei propri sostenitori di porre in essere un reale “tentativo di invasione di campo” tentando di entrare da un cancello chiuso “in modo precario” la sanzione irrogata dal giudice di primo grado non può essere ridotta anzi, solo una valutazione “buonista” ed in linea con quanto esposto dalla società non porta ad un aggravamento della sanzione ai sensi dell’ art.32/3 del Codice di Giustizia Sportiva. Sfugge alla ricorrente, anche perché sottovaluta i fatti, che la sanzione minima nei casi di cori, versi e grida offensivi ed espressioni di discriminazioni razziali è fissata dall’ art.10/5 Codice di Giustizia Sportiva in 3.000,00 euro e non può essere ridotta. Un ulteriore aggravio di soli 150,00 euro per il comportamento complessivo dei sostenitori della società può irrogarsi solo per le ragioni sopra indicate Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Savona Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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