Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 235/C del 7 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ A.C. AREZZO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. 216/C DEL 23/3/2004 GARA AREZZO–PRO PATRIA G.B. DEL 21/3/2004).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 235/C del 7 aprile 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO SOCIETA’ A.C. AREZZO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00
EURO (C.U. 216/C DEL 23/3/2004 GARA AREZZO–PRO PATRIA G.B. DEL
21/3/2004).
Avverso il provvedimento indicato in epigrafe ha proposto reclamo la
società A.C. Arezzo chiedendo la revoca dell’ammenda, sostenendo che le
manifestazioni chiaramente espressive di discriminazioni razziali, sono state
di lieve durata e limitate ad un esiguo gruppo di sostenitori.
Nessuno è comparso nell’odierna riunione.
Ritiene questa Commissione che i cori di “buh buh” verso un calciatore
della società Pro Patria si sono verificati in almeno sette occasioni per come
emerge chiaramente dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini.
Acclarato che il fatto si è verificato e quindi accertata la responsabilità non
resta che “commisurare la sanzione all’entità dei fatti realmente verificatisi”
(C.U. n.191/C del 3/3/2004 – reclamo Padova) per come pure richiesto dalla
ricorrente.
Nel caso in specie non è possibile alcuna riduzione della sanzione
inflitta. Quella irrogata dal giudice di primo grado che, evidentemente ha
tenuto conto della reale entità dei fatti, è la minima edittale prevista
dall’art.10/5 del Codice di Giustizia Sportiva e non è pertanto, ulteriormente
riducibile.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.C. Arezzo S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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