Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 235/C del 7 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO CALCIATORE MELA MATTIA (A.C. PISTOIESE S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. 222/C DEL 30/3/2004 GARA CITTADELLA–PISTOIESE DEL 28/3/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 235/C del 7 aprile 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO CALCIATORE MELA MATTIA (A.C. PISTOIESE S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. 222/C DEL 30/3/2004 GARA CITTADELLA–PISTOIESE DEL 28/3/2004). Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo il calciatore Mela Mattia sostenendo di non aver proferito alcuna frase offensiva verso l’arbitro della gara Cittadella-Pistoiese del 28/3/2004 ma che una esclamazione era stata erroneamente interpretata. Nessuno è comparso all’odierna riunione. La Commissione ha richiesto all’arbitro un supplemento di rapporto per acclarare se, per caso, avesse male interpretato la frase pronunciata dal calciatore Mela. L’arbitro nel suo supplemento ribadisce che la frase pronunciata non era quella indicata dal calciatore nel suo ricorso ma era quella riportata nel rapporto ed a lui rivolta in modo inequivocabile “porco questo è un rigore”. La frase rivolta all’arbitro e da questi riportata nel rapporto, ha certamente valore offensivo. La sanzione della squalifica per due gare è proporzionata all’infrazione commessa ed in linea con i parametri usati dagli Organi di Disciplina di questa Lega. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo del calciatore Mela Mattia (A.C. Pistoiese S.p.a.). La tassa va addebitata.
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