Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 235/C del 7 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FELCI SIMONE (C.U. 222/C DEL 30/3/2004 GARA CATANZARO-GIULIANOVA DEL 28/3/2004) CON PROCEDURA D’URGENZA.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 235/C del 7 aprile 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FELCI SIMONE (C.U. 222/C DEL 30/3/2004 GARA CATANZARO-GIULIANOVA DEL 28/3/2004) CON PROCEDURA D’URGENZA. Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo (con procedura d’urgenza) la società Giulianova Calcio chiedendo la riduzione della sanzione ad una giornata di gara. La ricorrente sostiene che le frasi rivolte dal calciatore Felci all’indirizzo dell’assistente arbitrale devono intendersi come uno sfogo per avere subito un duro intervento da un avversario, senza alcuna volontà offensiva nei confronti dell’Ufficiale di gara: pertanto, stante la natura irriguardosa e non offensiva delle frasi in oggetto appare più equa la sanzione della squalifica per una giornata. Ritiene la Commissione che il ricorso non sia meritevole di accoglimento. Dagli atti ufficiali, muniti di fede privilegiata, i fatti in valutazione sono descritti in maniera chiara e dettagliata, rilevandosi dagli stessi un comportamento del calciatore Felci “direttamente offensivo” in quanto le frasi venivano pronunciate rivolgendosi all’assistente arbitrale dopo averlo avvicinato e quindi al chiaro scopo di ingiuriarlo. Accertata in tal senso la dinamica dei fatti la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare equa e proporzionata. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Giulianova Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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