Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 235/C del 7 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FELCI SIMONE (C.U. 222/C DEL 30/3/2004 GARA CATANZARO-GIULIANOVA DEL 28/3/2004) CON PROCEDURA D’URGENZA.
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 235/C del 7 aprile 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO SOCIETA’ GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FELCI SIMONE (C.U.
222/C DEL 30/3/2004 GARA CATANZARO-GIULIANOVA DEL 28/3/2004)
CON PROCEDURA D’URGENZA.
Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo (con
procedura d’urgenza) la società Giulianova Calcio chiedendo la riduzione
della sanzione ad una giornata di gara. La ricorrente sostiene che le frasi
rivolte dal calciatore Felci all’indirizzo dell’assistente arbitrale devono
intendersi come uno sfogo per avere subito un duro intervento da un
avversario, senza alcuna volontà offensiva nei confronti dell’Ufficiale di gara:
pertanto, stante la natura irriguardosa e non offensiva delle frasi in oggetto
appare più equa la sanzione della squalifica per una giornata.
Ritiene la Commissione che il ricorso non sia meritevole di
accoglimento. Dagli atti ufficiali, muniti di fede privilegiata, i fatti in valutazione
sono descritti in maniera chiara e dettagliata, rilevandosi dagli stessi un
comportamento del calciatore Felci “direttamente offensivo” in quanto le frasi
venivano pronunciate rivolgendosi all’assistente arbitrale dopo averlo
avvicinato e quindi al chiaro scopo di ingiuriarlo.
Accertata in tal senso la dinamica dei fatti la sanzione inflitta dal
Giudice Sportivo appare equa e proporzionata.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Giulianova Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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