Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 240/C del 14 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ VARESE FOOTBALL CLUB S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA AL CAMPO DI GIOCO (C.U. 234/C DEL 6/4/2004 GARA VARESE-PRO PATRIA G.B. DEL 4/4/2004) CON PROCEDURA D’URGENZA.
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 240/C del 14 aprile 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO SOCIETA’ VARESE FOOTBALL CLUB S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA UNA GARA AL CAMPO DI GIOCO (C.U. 234/C DEL 6/4/2004
GARA VARESE-PRO PATRIA G.B. DEL 4/4/2004) CON PROCEDURA
D’URGENZA.
Sulla scorta degli atti ufficiali relativi alla gara Varese-Pro Patria G.B.
disputata il 4.4.2004, conclusasi con il risultato di 2 a 1 in favore della Pro
Patria G.B., il Giudice Sportivo ha inflitto alla società varesina la squalifica del
terreno di gioco per un turno ed un’ammenda di 250,00 euro, rimettendo gli
atti alla Lega per quanto di competenza.
Contro la delibera ha proposto reclamo con procedura d’urgenza la
società al fine di ottenere la revoca della squalifica del campo o in ipotesi la
commutazione di tale sanzione in un’ammenda contenuta nel minimo edittale.
Dolendosi della notevole afflittività della squalifica, lamenta che il primo
giudice non avrebbe tenuto conto a fini sanzionatori della breve durata degli
episodi antiregolamentari, del limitato numero dei tifosi razzisti, del fattivo
comportamento delle strutture societarie per annullare gli effetti dei “mormorii
razzisti”, nonché infine della imprevedibilità ed imprevenibilità dei fatti.
Dinanzi al Collegio nessuno è comparso.
All’esito della riunione odierna, rileva la Commissione che dai referti
dell’arbitro e del collaboratore dell’Ufficio Indagini risulta che in più occasioni i
sostenitori del Varese hanno rivolto ad un calciatore di colore della squadra
ospite grida e versi chiaramente espressivi di discriminazione razziale,
intonando infine al termine della partita cori contenenti l’espressione “negro di
m… .”, senza che intervenisse da parte della società o di altri settori del
pubblico alcun comportamento di dissenso rispetto alla spregevole condotta
dei tifosi razzisti.
Nessuna efficacia esimente o attenuante è dato rinvenire negli elementi
indicati dalla società reclamante e nessuna rilevanza può essere ammessa
alla mancanza di prevedibilità e prevenibilità dell’evento, secondo i canoni del
diritto comune in materia di imputabilità a titolo di colpa.
Nella situazione probatoria rilevata, stante la recidiva specifica che
affligge la società varesina, si impone conferma della delibera impugnata, sia
in ordine alla squalifica per un turno del terreno di gioco, sia in ordine
all’ammenda di 250,00 euro per il lancio di petardi e fumogeni senza colpire.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo d’urgenza proposto dalla società Varese Football Club
S.r.l. avverso la squalifica per un turno del terreno di gioco.
La tassa va addebitata.
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