Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 240/C del 14 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE VIDALLE CALVO JONATHAN (C.U. 222/C DEL 30/3/2004 GARA VITERBESE-TARANTO DEL 28/3/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 240/C del 14 aprile 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE VIDALLE CALVO JONATHAN (C.U. 222/C DEL 30/3/2004 GARA VITERBESE-TARANTO DEL 28/3/2004). Con atto 31.3.2004 la società Taranto Calcio S.r.l. ha preannunciato reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due gare effettive al calciatore Vidalle Calvo Jonathan. Con fax datato 7.4.2004 la suddetta società ha comunicato di rinunciare al gravame, per cui si impone ai sensi dell’art.29 commi 5° e 8° del Codice di Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l’addebito della tassa a norma del 9° comma dello stesso articolo. Per questi motivi la Commissione d i c h i a r a l’inammissibilità del reclamo preannunciato dalla società Taranto Calcio S.r.l.- La tassa va addebitata.
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