Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 240/C del 14 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO CALCIATORE ALOISI ANTONIO (S.S. CAVESE 1919 S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA CINQUE GARE EFFETTIVE (C.U. 222/C DEL 30/3/2004 GARA VITTORIA-CAVESE DEL 28/3/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 240/C del 14 aprile 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO CALCIATORE ALOISI ANTONIO (S.S. CAVESE 1919 S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA CINQUE GARE EFFETTIVE (C.U. 222/C DEL 30/3/2004 GARA VITTORIA-CAVESE DEL 28/3/2004). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per cinque gare al calciatore Antonio Aloisi della Cavese “perché al termine della gara ha scagliato contro l’arbitro una scarpa che, non lo ha raggiunto ricadendo a circa un metro da lui, e perché subito dopo ha afferrato il pallone, scagliandolo ancora contro l’arbitro senza colpirlo, venendo poi bloccato dai compagni di squadra”. Contro tale delibera ha proposto reclamo il tesserato, chiedendo in principalità la revoca e in subordine la riduzione della squalifica. Ha contestato integralmente la ricostruzione del fatto emergente dagli atti ufficiali, sostenendo che, al termine della partita perduta dalla Cavese, per sfogare il suo disappunto avrebbe scagliato lontano il pallone colpendo un componente della panchina avversaria che teneva in mano le scarpe e provocando la proiezione di una di queste verso l’arbitro; ha quindi dedotto, offrendo a riprova la ripresa televisiva, che il direttore di gara gli avrebbe attribuito la condotta antiregolamentare descritta in referto percependo solo la parte finale dell’episodio, quando egli gli è passato accanto, fermandosi con alcuni avversari per qualche secondo e dirigendosi subito dopo verso gli spogliatoi. Comparso al dibattito odierno con l’assistenza del difensore, l’Aloisi ha insistito nei motivi del reclamo, ribadendone le motivazioni. All’esito della riunione ritiene la Commissione che possa essere accolta la richiesta subordinata di riduzione della squalifica. Preliminarmente si osserva che l’istanza di esame del filmato televisivo avanzata dal difensore è accoglibile, in quanto nella specie è dato ravvisare un errore di persona, sostenendosi da parte degli ufficiali di gara che la scarpetta sarebbe stata scagliata dall’Aloisi ed affermandosi di contro dal reclamante che la scarpa sarebbe partita dalla mano di uno dei tesserati avversari, accidentalmente colpito dal pallone lanciato dall’Aloisi. Dal filmato televisivo, particolarmente affidabile sul piano tecnico e documentale, si ricava la piena conferma della veridicità dell’assunto difensivo. Senza l’ausilio di tale filmato, il Giudice Sportivo ha fondato la sua delibera sulla descrizione dell’episodio emergente dai referti dell’arbitro e di uno dei suoi assistenti, che appare più frutto di sensazioni ed intuizioni che prodotto di diretta ed integrale percezione visiva del fatto. Ed infatti, non è diversamente spiegabile l’attribuzione da parte degli ufficiali di gara del lancio della scarpetta dalla mano dell’Aloisi, quando, come si è detto, dal filmato si vede con chiarezza che la scarpetta è tenuta in mano da un tesserato avversario in tuta, accidentalmente attinto dal pallone imprudentemente scagliato dall’Aloisi nella direzione di un assembramento di soggetti. Tanto premesso, resta da sanzionare la residua condotta dell’Aloisi, consistita nell’atteggiamento intimidatorio assunto nei confronti dell’arbitro, circostanza questa incontrovertibile perché frutto di percezione visiva da parte del direttore di gara. A giudizio della Commissione per questo comportamento antiregolamentare è punizione congrua la squalifica per due gare effettive, secondo il consueto parametro sanzionatorio adottato da quest’organo disciplinare nelle ipotesi di ingiurie o minacce verso gli ufficiali di gara. In tale misura va quindi ridotta la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo, riducendo a due gare effettive la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Antonio Aloisi della società S.S. Cavese 1919 S.r.l.-. La tassa non va addebitata.
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