Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 240/C del 14 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ S.S. GIUGLIANO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ESPOSITO GENNARO ED AMMENDA 1.500,00 EURO (C.U. 222/C DEL 30/3/2004 GARA TIVOLIGIUGLIANO DEL 28/3/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 240/C del 14 aprile 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO SOCIETA’ S.S. GIUGLIANO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ESPOSITO GENNARO ED AMMENDA 1.500,00 EURO (C.U. 222/C DEL 30/3/2004 GARA TIVOLIGIUGLIANO DEL 28/3/2004). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due gare al calciatore Gennaro Esposito “per atto di violenza a fine gara verso un avversario” e l’ammenda di 1.500,00 euro alla società S.S. Giugliano “perché al termine della gara numerosi tesserati non identificati davano luogo ad una rissa con tesserati della società avversaria fino a quando non intervenivano le forze di polizia”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società S.S. Giugliano per ottenere la riduzione ad una gara della squalifica irrogata al calciatore e la revoca o in subordine la riduzione dell’ammenda inflittale. Quanto alla squalifica del calciatore, ha lamentato una disparità di trattamento fra le due giornate di squalifica inflitte al calciatore Andra Taberna del Tivoli, che con un violento pugno ha causato una abbondante epistassi ad un calciatore campano, e l’analoga sanzione a lui irrogata per un ceffone sulla spalla ad un dirigente avversario. Quanto la posizione della società, ha lamentato una disparità di trattamento rispetto alla società Tivoli punita per fatti di maggiore gravità con un’ammenda di 1.700,00 euro, a fronte di 1.500,00 euro a lei irrogati da Giudice Sportivo, ed ha sostenuto che non le dovrebbe essere attribuita alcuna responsabilità, in quanto i propri calciatori sarebbero stati aggrediti dai calciatori e dai dirigenti del Tivoli. Dinanzi al Collegio è comparso il difensore della società S.S. Giugliano, il quale ha insistito nei motivi del reclamo, ribadendo le motivazioni. All’esito della odierna riunione, si ritiene che il reclamo non possa essere accolto né per la squalifica del calciatore, né per l’ammenda inflitta alla società. Per quanto attiene all’Esposito, si osserva che nel supplemento l’assistente arbitrale ha confermato il referto di gara ed ha smentito l’assunto che l’Esposito avrebbe solo spinto il dirigente avversario con una manata sulla spalla, precisando che il suddetto calciatore ha dato al dirigente laziale un ceffone sul volto. Ciò posto, quanto alla doglianza della disparità di trattamento si osserva che non è possibile effettuare comparazioni fra episodi disciplinari diversi, presentando ogni episodio peculiarità proprie: sia la condotta dell’Esposito, sia quella del Taberna, vanno sussulti nella fattispecie degli “atti di violenza consumati a gioco fermo”, per i quali la costante giurisprudenza di questa Commissione adotta il parametro di due turni di squalifica, prescindendo dalle conseguenze lesive riportate dalle persone offese, fatta salva ovviamente l’ipotesi di particolare violenza, che nella specie non è stata ravvisata dal primo giudice. Si impone quindi la reiezione del reclamo per la posizione del calciatore. Per quanto attiene all’ammenda irrogata alla società, non è possibile ritenere, come vorrebbe la ricorrente, che i calciatori del Giugliano si siano trovati coinvolti nella rissa in posizione di aggrediti e quelli del Tivoli in veste di aggressori. Non ha alcuna efficacia attenuante la circostanza invocata della “gara in campo avverso”, in quanto l’episodio di che trattasi non riguarda il comportamento dei tifosi al seguito, bensì quello dei calciatori. Anche per tale sanzione, si impone la reiezione del reclamo. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società S.S. Giugliano S.r.l., sia per la squalifica inflitta al calciatore Gennaro Esposito, sia per l’ammenda irrogata alla società La tassa va addebitata.
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