Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 247/C del 21 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORI RINALDINI MATTIA E BELOTTI MAURO (C.U. 237/C DEL 13/4/2004 GARA PRATO-LUMEZZANE DEL 10/4/2004).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 247/C del 21 aprile 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO SOCIETA’ A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE
GARE EFFETTIVE CALCIATORI RINALDINI MATTIA E BELOTTI MAURO
(C.U. 237/C DEL 13/4/2004 GARA PRATO-LUMEZZANE DEL 10/4/2004).
Con le delibere indicate in oggetto i calciatori della società A.C. Prato
Mauro Belotti e Mattia Rinaldini sono stati squalificati dal Giudice Sportivo per
due gare effettive ciascuno “per atto di violenza verso un avversario con il
pallone non a distanza di gioco“.
Per ottenere la revoca o la riduzione delle sanzioni ha proposto reclamo
la società Prato sostenendo che: il Rinaldini ha colpito un avversario in modo
non violento mentre il pallone era in gioco compiendo quindi un semplice fallo
verso il calciatore avversario in possesso del pallone; il Belotti non avrebbe
commesso alcun fallo da tergo essendosi limitato a sospingere con un
“ancata” un avversario in possesso del pallone. La società, intervenuta
all’odierno dibattimento rappresentata dal proprio segretario, ha insistito nei
motivi del reclamo.
L’arbitro della gara Prato-Lumezzane riferisce nel proprio rapporto di
avere espulso il Rinaldini “perché con pallone non a distanza di gioco colpiva
con un calcio da tergo un avversario, senza provocare ulteriori conseguenze”
e di aver adottato analogo provvedimento per il Belotti “perché con pallone
non a distanza di gioco colpiva da tergo un avversario...senza provocare
ulteriori conseguenze”. Nel supplemento richiesto ed acquisito in questa sede
l’arbitro precisa che in tutti e due i casi il pallone era in gioco e l’avversario
veniva colpito subito dopo e quasi contemporaneamente al momento in cui si
spossessavano del pallone.
Osserva la Commissione che, così meglio precisato l’episodio, si evince
che nelle due azioni descritte non si è trattato di un gesto violento compiuto
con il pallone non a distanza di gioco, ma piuttosto di un semplice fallo
involontariamente commesso nella concitazione dello svolgersi dell’azione.
Il reclamo può essere perciò accolto quanto alla domanda di ipotesi con
conseguente riduzione della sanzione come in dispositivo.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo proposto dalla società A.C. Prato S.p.a. avverso le
delibere indicate in epigrafe con conseguente riduzione ad una gara effettiva
della squalifica inflitta ai calciatori Mattia Rinaldini e Mauro Belotti.
La tassa non va addebitata.
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