Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 247/C del 21 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE LOTTI MASSIMO (C.U. 234/C DEL 6/4/2004 GARA CHIETI-BENEVENTO DEL 4/4/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 247/C del 21 aprile 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE LOTTI MASSIMO (C.U. 234/C DEL 6/4/2004 GARA CHIETI-BENEVENTO DEL 4/4/2004). Al trentunesimo del secondo tempo della gara Chieti–Benevento l’arbitro, su segnalazione dell’assistente, ha espulso il portiere del Benevento Massimo Lotti perché “dopo essersi liberato del pallone sgambettava volontariamente da tergo un avversario colpendolo con un calcio alla caviglia”. Per questo gesto, con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha squalificato il Lotti per due gare effettive “per atto di violenza verso un avversario subito dopo essersi liberato del pallone (r.A.A.)”. Avverso tale delibera ha proposto reclamo la società Sporting Benevento per ottenere una riduzione della sanzione lamentandone la severità ed escludendo che si sia trattato di un atto di violenza ma di un semplice involontario sgambetto ai danni dell’avversario contemporaneamente alla rimessa in gioco del pallone da parte del Lotti. Intervenuta all’odierna discussione con un proprio legale, la società F.C. Sporting Benevento ha insistito nei motivi del reclamo. Nel supplemento chiesto all’assistente dell’arbitro che ha rilevato l’episodio ed acquisito in questa sede egli precisa che al trentunesimo del secondo tempo il “Lotti....successivamente ad una parata, aveva concitato dialogo con un calciatore avversario. Lo stesso portiere rinviava il pallone e successivamente colpiva con un calcio da tergo alla caviglia l’avversario che nel frattempo stava rientrando verso il centro del campo”. Osserva la Commissione che la tesi della società risulta decisamente smentita dagli atti ufficiali (rapporto e supplemento) e che l’atto compiuto dal portiere del Benevento è stato correttamente qualificato come violento. D’altro canto la sanzione irrogata al tesserato è proporzionata all’infrazione disciplinare commessa e deve perciò essere confermata. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società F.C. Sporting Benevento S.r.l. avverso la delibera sopra indicata che deve perciò essere confermata. La tassa va addebitata.
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