Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 248/C del 21 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. LATINA S.P.A.-.
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 248/C del 21 aprile 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. LATINA S.P.A.-.
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., alla società
A.S. Latina viene contestata la violazione di cui all’art. 9 commi 1) e 2) del
Codice di Giustizia Sportiva, perché, al termine della gara Latina-Tivoli del 22
febbraio 2004, un gruppo di tifosi entrava in campo attraverso un cancello non
chiuso a chiave e, malgrado l’intervento delle Forze dell’Ordine, alcuni
riuscivano a colpire con calci e pugni due calciatori, Passalacqua e Levanto
tesserati per la società A.S. Latina.
La società deferita ha fatto pervenire una corposa memoria difensiva,
illustrata all’odierna riunione dall’avv. Francesco Di Leginio, ed alla fine il
rappresentante della Procura Federale, avv. Federico Bagattini, ha condiviso
la richiesta difensiva di non doversi procedere per esistenza di giudicato sul
medesimo fatto.
Rileva la Commissione che in effetti il Giudice Sportivo ha sanzionato
con l’ammenda di 3.000,00 euro l’entrata in campo dei tifosi e l’aggressione ai
due calciatori, ma rispetto al rapporto dell’arbitro il deferimento disposto a
conclusione degli accertamenti dell’Ufficio Indagini riguarda non solo la
condotta violenta dei sostenitori (se così possono essere chiamati) del Latina,
ma anche il fatto che l’ingresso in campo fu reso più facile perché un cancello
non era stato chiuso a chiave (come dimostra, malgrado la contestazione
della deferita, la mancanza di segni di scasso sul lucchetto di chiusura).
Come pure evidenziato dal Procuratore Federale, se non si può
sostenere che la circostanza sia stata voluta da qualcuno appartenente alla
società, è certo che in ogni caso sussiste una negligenza da parte di soggetti
che a rigor di logica riconducono alla società.
Pertanto, sussiste giudicato sull’invasione e sull’aggressione, ma – non
menzionata nel rapporto arbitrale, e quindi non valutata dal Giudice Sportivo –
resta da sanzionare il fatto della mancata chiusura del cancello.
Avuto riguardo all’entità dell’ammenda deliberata dal Giudice Sportivo,
è (ulteriore) sanzione congrua quella di 500,00 euro di ammenda.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare alla società A.S. Latina S.p.a. l’ulteriore ammenda di 500,00 euro,
tenuta presente quella di 3.000,00 euro irrogata dal Giudice Sportivo.
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