Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 256/C del 28 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE LORENZINI FABIO (C.U. 237/C DEL 13/4/2004 GARA LUCCHESE-NOVARA DEL 10/4/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 256/C del 28 aprile 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE LORENZINI FABIO (C.U. 237/C DEL 13/4/2004 GARA LUCCHESE-NOVARA DEL 10/4/2004). Con delibera del Giudice Sportivo, Fabio Lorenzini, calciatore della società Novara Calcio, veniva squalificato per due gare effettive per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo. Propone reclamo la società, nella firma e nei termini di rito, sostenendo che il Lorenzini aveva solo mimato il gesto di colpire con la testa la fronte dell’avversario, senza però minimamente colpirlo. All’odierna riunione, il rappresentante della società insisteva per l’accoglimento del reclamo. Ritiene la Commissione che il reclamo debba essere respinto. Il rapporto del direttore di gara, atto ufficiale e di fede privilegiata, descrive compiutamente l’atto di violenza del Lorenzini (aver colpito con una testata il volto di un calciatore avversario), particolarmente biasimevole per le conseguenze cagionate all’avversario, atteso che la condotta del Lorenzini richiese l’intervento del medico prima che il calciatore da lui colpito potesse riprendere il gioco. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Novara Calcio S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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