Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 256/C del 28 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO CALCIATORE ANACLERIO GIUSEPPE (A.C. REGGIANA S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE (C.U. 237/C DEL 13/4/2004 GARA REGGIANA-PISTOIESE DEL 10/4/2004).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 256/C del 28 aprile 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO CALCIATORE ANACLERIO GIUSEPPE (A.C. REGGIANA
S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE (C.U. 237/C
DEL 13/4/2004 GARA REGGIANA-PISTOIESE DEL 10/4/2004).
Avverso la decisione del Giudice Sportivo con sua delibera C.U. n.
237/C del 13/4/2004, il calciatore Anaclerio Giuseppe della società A.C.
Reggiana ha proposto reclamo per il provvedimento di squalifica nei propri
confronti per “atto di particolare violenza, a gioco fermo, consistito nell’aver
stretto con forza il viso dell’avversario che successivamente veniva spinto a
terra mentre gli veniva schiacciato il naso e messe due dita negli occhi”.
Nel ricorso predetto il calciatore, in sintesi, rappresenta:
- l’eccessività della sanzione, avuto riguardo alle circostanze oggettive con cui
l’azione violenta, pur ammessa, si sarebbe svolta;
- l’intervista ad organi di stampa e dichiarazioni prodotte dallo stesso in cui si
sottolinea la sua non particolare energia del gesto ;
- la non menomazione fisica del Canfora, in grado di riprendere rapidamente il
gioco in condizioni di normale efficienza, con ciò richiamando consolidata
giurisprudenza di questa Commissione sul concetto di violenza di particolare
gravità di cui all’art.14, comma 1) lettera f) del Codice di Giustizia Sportiva .
Il ricorso si conclude richiedendo la riduzione della squalifica ad una
sola giornata, o comunque ad una sostanziale attenuazione della stessa.
Alla riunione odierna sono presenti l’avv. Mattia Grassani, giusta
delega, ed il calciatore Anaclerio.
Questi ha preso per primo la parola, sostanzialmente ammettendo le
proprie responsabilità per aver solo cercato di spostare l’avversario.
Nel proprio intervento il legale si rifà sostanzialmente a quanto già
esposto sul reclamo scritto e sopra già sintetizzato.
Con riferimento poi al supplemento di referto richiesto dalla
Commissione e prodotto dall’assistente arbitrale, l’avvocato sottolinea come
l’Anaclerio avrebbe solo spinto il Canfora perché a distanza non regolare ed
appoggiando contemporaneamente solo la mano sul viso, risultando però
fisicamente impossibile che fossero attinti anche gli occhi e sullo slancio
facendolo successivamente cadere a terra.
Orbene, esaminate le circostanze oggettive e le relative conseguenze,
questa Commissione ritiene di confermare nell’episodio in parola il proprio
orientamento circa la non sussistenza della violenza particolarmente grave di
cui all’art.14, comma 1) lettera f) del Codice di Giustizia Sportiva. Ciò in
quanto i fatti dimostrano che il Canfora ha potuto rapidamente guadagnare da
solo la linea perimetrale, ricevere una breve assistenza e continuare a giocare
senza poi essere avvicendato.
Emerge pur tuttavia nel comportamento dell’Anaclerio l’aver posto in
essere un atto di violenza plurimo e continuato, così come chiaramente
espresso dall’assistente arbitrale dalla prima refertazione e dal suo
supplemento.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo del calciatore Anaclerio Giuseppe (A.C.
Reggiana S.p.a.) riducendo la squalifica a tre gare effettive.
La tassa non va addebitata.
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