Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 256/C del 28 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ A.C. MARTINA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE BARBOSA DA SILVA WILLIAM (C.U. 237/C DEL 13/4/2004 GARA MARTINA-VIS PESARO DEL 10/4/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 256/C del 28 aprile 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ A.C. MARTINA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE BARBOSA DA SILVA WILLIAM (C.U. 237/C DEL 13/4/2004 GARA MARTINA-VIS PESARO DEL 10/4/2004). Reclamando nei modi e termini di rito avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Barbosa Da Silva William la squalifica per due gare effettive, per avere commesso - nel corso della gara disputatasi il 10.4.2004 fra essa reclamante, nella circostanza società ospitante, ed la Vis Pesaro – “atto di violenza verso un avversario a giuoco fermo”, la società A.C. Martina dichiara di non potersi in alcun modo condividere il provvedimento disciplinare assunto dal Giudice Sportivo in raffronto alla reale portata dell’infrazione commessa dal proprio tesserato e conseguentemente chiede che detta sanzione venga ridotta ad una sola giornata di gara. Questo poiché, a suo dire, deve essere considerato “non come atto di violenza bensì come una semplice condotta scorretta” lo spintonarsi reciprocamente con un avversario in attesa di battere un calcio d’angolo, quindi non “a giuoco fermo” secondo l’orientamento interpretativo più volte espresso da questa Commissione su tale circostanza. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, chiesti chiarimenti all’assistente che aveva segnalato all’arbitro l’episodio, esaminati gli atti, considerato che quanto dalla reclamante affermato in merito al non doversi ritenere l’accaduto verificato “a giuoco fermo” trova effettivo riscontro nella consolidata giurisprudenza di questo Organo giudicante, è dell’avviso che il comportamento, comunque censurabile, tenuto nel particolare contesto dal calciatore incolpato trovi equa sanzione nella squalifica per una sola gara effettiva e che per tale ragione il gravame meriti positiva considerazione. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società A.C. Martina S.r.l., riducendo ad una sola giornata la squalifica inflitta al calciatore Barbosa Da Silva William. La tassa non va addebitata.
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