Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 256/C del 28 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ A.S. SORA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA CINQUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE CAPUANO EZIO (C.U. 237/C DEL 13/4/2004 GARA SORA-VITERBESE DEL 10/4/2004).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 256/C del 28 aprile 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO SOCIETA’ A.S. SORA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA CINQUE
GARE EFFETTIVE ALLENATORE CAPUANO EZIO (C.U. 237/C DEL
13/4/2004 GARA SORA-VITERBESE DEL 10/4/2004).
Con delibera del Giudice Sportivo, Ezio Capuano, allenatore della
società A.S. Sora, veniva squalificato per cinque gare effettive, “perchè alla
fine del primo tempo di gara rincorreva un calciatore della squadra ospite
gridandogli ripetutamente espressioni offensive, cercando di aggredirlo fin
dentro lo spogliatoio della suddetta società, venendone impedito da altro
calciatore di questa; al termine nonostante fosse stato allontanato si portava
nello spogliatoio degli ufficiali di gara dove riprendeva a rivolgere nuove e
ripetute espressioni offensive nei confronti dello stesso calciatore, tanto che
doveva essere a fatica allontanato (espulso)”.
Proponeva reclamo nelle forme e nei termini di rito la società,
invocando l’attenuante della provocazione che il Capuano assumeva avere
subito dal calciatore avversario Santoruvo e protestando l’eccessività della
sanzione, di cui chiedeva congrua riduzione.
Alla riunione del 23.4.2004 era presente il sig. Puglielli Piero che
concludeva riportandosi al reclamo.
Osserva la Commissione che i fatti storici posti a fondamento del
deliberato del Giudice Sportivo sono da ritenere provati dal rapporto arbitrale,
atto ufficiale e di fede privilegiata, e sono sostanzialmente ammessi in sede di
reclamo.
Sanzione equa stimasi quella di cui in dispositivo, avuto riguardo da un
lato alla reiterazione delle condotte tenute dal Capuano, anche a distanza di
tempo ed alla presenza del direttore di gara a fine partita e considerata la
recente squalifica inflitta allo stesso Capuano; dall’altro all’assenza di fatti
violenti commessi dal predetto nel corso del proprio comportamento ed alla
ragionevole esistenza dell’attenuante della provocazione, desumibile in via
logica dal comportamento tenuto dal Capuano, parendo inverosimile una
reazione così esagerata e reiterata, anche a distanza di tempo ed addirittura
nello spogliatoio del direttore di gara - iniziata quando tra l’altro la squadra del
Sora stava vincendo 1 a 0 - senza che effettivamente il calciatore avversario
Santoruvo lo avesse preso di mira con comportamenti o frasi antisportive.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo della società A.S. Sora S.r.l. riducendo la squalifica
all’allenatore Capuano Ezio a quattro gare effettive.
La tassa non va addebitata.
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