Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 257/C del 28 aprile 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. VIGNONI SERGIO, DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETA’ CALCIO PADOVA, DEL SIG. DI BARI RICCARDO TESSERATO DELLA SOCIETA’ A.C. MARTINA, DEL SIG. MORELLI DONATO AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA A.C. MARTINA E DELLE SOCIETA’ CALCIO PADOVA S.P.A. E A.C. MARTINA S.R.L.-.

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 257/C del 28 aprile 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. VIGNONI SERGIO, DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETA’ CALCIO PADOVA, DEL SIG. DI BARI RICCARDO TESSERATO DELLA SOCIETA’ A.C. MARTINA, DEL SIG. MORELLI DONATO AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA A.C. MARTINA E DELLE SOCIETA’ CALCIO PADOVA S.P.A. E A.C. MARTINA S.R.L.-. Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stato contestato: - ai sigg.ri. Sergio Vignoni, direttore sportivo della società Calcio Padova e Riccardo Di Bari, tesserato per la società A.C. Martina, la violazione di cui all’art.1, comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva, per avere avuto una colluttazione con scambio di colpi reciproci il 31.1.2004 in occasione delle operazioni di trasferimenti calciatori; - ai sigg.ri Riccardo Di Bari e Donato Morelli, quest’ultimo amministratore delegato della società A.C.Martina, la violazione di cui all’art. 1, comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt.1 comma 2), 4 comma 3) e 8 del Regolamento dei Direttori Sportivi, per avere il Di Bari svolto funzioni di direttore sportivo nel corso della stagione sportiva 2003/2004 in favore della società Martina senza essere iscritto nel relativo elenco ed il Morelli per essersi avvalso delle prestazioni da questi rese, in violazione della normativa indicata; - alla società A.C. Martina S.r.l, per responsabilità diretta ed oggettiva, la violazione di cui all’art.2, comma 3) del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti contestati ai propri tesserati (Di Bari e Morelli); - alla società Calcio Padova S.p.a., per responsabilità oggettiva, la violazione di cui all’art.2, comma 3) del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti contestati al proprio tesserato (Vignoni). Con memoria difensiva di data 15.04.2004, l’avv. Francesco Calandro, difensore degli incolpati Di Bari, Morelli e società A.C. Martina, ha contestato, per i motivi ampiamente rappresentati ed ai quali si fa espresso rinvio, la fondatezza degli addebiti mossi ai propri assistiti, sostanzialmente assumendo che: il primo dei due non ha mai ricoperto, presso la società Martina, la carica di direttore sportivo e che fra il medesimo ed il dirigente sportivo della società Calcio Padova, sig. Sergio Vignoni non ha mai avuto luogo quella colluttazione con scambio di colpi reciproci erroneamente riferita (solo “de relato”, si assume) dal collaboratore dell’Ufficio Indagini, essendosi in realtà svolta fra i predetti unicamente una normale discussione, sia pure a toni alti peraltro conseguenti alla particolare situazione ambientale ed al clima di confusione generale nella quale venivano svolte le trattative di calcio mercato. Per il che, ha concluso chiedendo: in tesi, il pieno proscioglimento dei propri assistiti; in mero subordine, il minimo delle sanzioni previste. Analogamente, la società Calcio Padova, ha presentato, in data 16.4.2004, proprie deduzioni a difesa, anch’essa negando che nella dedotta circostanza fra il Vignoni ed il Di Bari si sia verificato lo scontro fisico loro attribuito - non per scienza diretta, si afferma - dal collaboratore dell’Ufficio Indagini ed altresì sostenendo che nel precipuo caso di specie non ricorrono i presupposti per l’applicabilità, a carico della società, dell’istituto della responsabilità diretta di cui all’art.2, comma 3) del Codice di Giustizia Sportiva. All’odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale, avv. Federico Bagattini, ha motivatamente chiesto affermarsi la colpevolezza di tutti gli incolpati e di conseguenza comminarsi rispettivamente a ciascuno di essi le sanzioni di cui in appresso: al sig. Sergio Vignoni 15 gg. di inibizione; al sig. Riccardo Di Bari 3 mesi e 15 gg. di inibizione, al sig. Donato Morelli 3 mesi di inibizione; alla società A.C. Martina S.r.l. l’ammenda di 2.500,00 euro; alla società Calcio Padova S.p.A. l’ammenda di 500,00 euro. Gli avvocati Francesco Calandro ed Enzo Conte, quest’ultimo delegato a rappresentare il Vignoni e la società Calcio Padova, hanno ulteriormente illustrato le tesi sostenute nelle citate memorie difensive ed insistito nelle richieste ivi formulate. Preso atto di tutto quanto sopra, questa Commissione è pervenuta al convincimento che dagli atti acquisiti emerga con certezza sia la colpevolezza dei tesserati in ordine a quanto loro ascritto, sia la funzione svolta nella circostanza dal Di Bari, sia, infine, la conseguente responsabilità, diretta ed oggettiva, delle rispettive società di appartenenza. Questo, atteso che: l’episodio di cui viene fatto debito al Vignoni ed al Di Bari è stato riferito, non de relato, bensì con convincenti accenti di assoluta sicurezza e dovizia di particolari dal collaboratore dell’Ufficio Indagini, la cui relazione costituisce documento ufficiale ed in quanto tale fonte di prova privilegiata per gli Organi della Giustizia Sportiva; l’art.1, comma 2) del “Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi” puntualizza che “E’ direttore sportivo, indipendentemente dalla denominazione la persona fisica che svolge, per conto delle società sportive professionistiche, attività concernenti l’assetto organizzativo delle società, ivi comprese espressamente la gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e calciatori.., e la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento dei calciatori.-.”; l’art.2, comma 4) del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che “Le società ...sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell’operato dei propri dirigenti.., e tesserati”. Fermo restando quanto sopra, ritiene tuttavia il giudicante che, nel mentre le richieste formulate dal rappresentante della Procura Federale a carico del tesserato Sergio Vignoni e della società Calcio Padova meritano totale accoglimento, le infrazioni commesse dai tesserati Riccardo Di Bari e Donato Morelli, nonché dalla società A.C. Martina, trovano sanzioni rispettivamente adeguate nella inibizione del Di Bari per mesi 2 e gg. 15, nella inibizione del Morelli per mesi 2 e nell’ammenda di 1.500,00 euro a carico della società Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a a) di infliggere a Sergio Vignoni la sanzione di gg. 15 di inibizione ed alla società Calcio Padova la sanzione dell’ammenda di 500,00 euro; b) di infliggere a Riccardo Di Bari la sanzione di mesi 2 e gg. 15 di inibizione, a Donato Morelli la sanzione di mesi 2 di inibizione ed alla società A.C. Martina S.r.l. la sanzione dell’ammenda di 1.500,00 euro; c) di inibire a Riccardo Di Bari l’iscrizione nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi di cui all’art.1 del Regolamento Direttori Sportivi per la durata di un anno, ai sensi dell’art. 4, comma 3) del richiamato Regolamento.
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