Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 266/C dell’11 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/2 ” GARA IGEA VIRTUS B. – BRINDISI
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 266/C dell’11 maggio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
S E R I E " C/2 "
GARA IGEA VIRTUS B. - BRINDISI
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali,
o s s e r v a
- risulta dal referto arbitrale e dalla relazione dell’ufficio indagini che la gara aveva inizio
con 14 minuti di ritardo dovuto a comportamento delle due società nonchè
all’esigenza di ripristinare la regolarità del terreno di gioco sul quale i sostenitori locali
avevano scagliato numerosissimi fumogeni che dovevano essere spenti ed
allontanati.
- All’inizio del secondo tempo di gara su segnalazione dei due assistenti l’arbitro poteva
verificare che durante l’intervallo erano stati cancellati i regolamentari dischetti del
calcio di rigore, nonchè le linee di porta ed era stata asportata una bandierina
d’angolo; una delle reti, poi, era stata danneggiata in più parti con tagli di grandi
dimensioni.
- Alla richiesta dell’arbitro perchè i dirigenti locali si attivassero per il ripristino delle
regolari condizioni del campo si registrava la grave condotta omissiva degli interpellati,
tanto che alle riparazioni delle reti dovevano provvedere addetti della società ospite.
- Al fine di ridisegnare le linee di porta ed il disco del calcio di rigore dovevano
intervenire gli addetti con conseguente impiego di tempi di lavorazione che si
protraevano per ulteriori 20 minuti;
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- in tale frangente era anche recuperata la bandierina del calcio d’angolo.
- Durante la gara venivano ancora lanciate bottiglie d’acqua e qualche fumogeno in
direzione di un calciatore ospite infortunatosi.
- Verso la fine una cancellata veniva abbattuta da facinorosi che tentavano di portarsi
sul terreno di gioco o di introdursi negli spogliatoi contrastati dalla forza pubblica.
- Nel contempo anche i tifosi pugliesi lanciavano monete e bottigliette in direzione di un
assistente arbitrale e tentavano di forzare la recinzione tanto che alcuni di essi
riuscivano a portarsi nel recinto di gioco da dove venivano prontamente respinti dalle
forze dell’ordine.
- Tali circostanze cagionavano una breve sospensione del gioco.
- Al termine l’arbitro poteva constatare che la recinzione appariva divelta nei settori
occupati dai sostenitori delle due squadre alcuni dei quali erano anche entrati sul
terreno di gioco.
- Risulta ancora dagli atti ufficiali di gara che prima dell’inizio e durante l’intervallo negli
spogliatoi sostavano persone non autorizzate ed alcuni addetti della società ospite
che vi erano penetrati abusivamente;
- al termine un sostenitore pugliese che era riuscito a portarsi in campo tentava di
aggredire i calciatori locali ma veniva subito bloccato dalle forze di polizia.
- Questi essendo i fatti emergenti dagli atti ufficiali di gara, fonte privilegiata di prova per
il Giudice Sportivo, si deve far luogo alla loro valutazione in ordine alle conseguenze
sanzionatorie che derivano a carico delle due società in virtù del principio di
responsabilità oggettiva.
- Rinviandosi alla parte dispositiva per quel che attiene i provvedimenti a carico della
società Brindisi, quali conseguenza del comportamento di propri sostenitori in campo
avverso più sopra dettagliatamente descritto, devesi porre attenzione a quanto è
attribuibile a fatto dei sostenitori e della società locale.
- Va rimarcato il ritardo che il comportamento dei calciatori e dei dirigenti locali ha
provocato sull’ora d’inizio della gara.
- Ancor più significativo quanto si è verificato dopo l’intervallo, quando con la scoperta
intenzione di provocare ritardo sull’avvio del secondo tempo di gara sono stati
deliberalmente danneggiati i punti di riferimento regolamentari del terreno di gioco,
con la studiata intenzione di far trascorrere il tempo necessario per il ripristino della
regolarità del campo, palesemente preordinato all’acquisizione di notizie provenienti
da altri campi di gioco.
- Per tali inammissibili fini, dunque, si è ricorso ai danneggiamenti ed alla sottrazione
della bandierina che hanno cagionato il consistente ritardo nella ripresa della gara.
- E’ considerata estremamente grave la condotta posta in essere dalla società Siciliana
che non ha esitato addirittura ad eliminare dal terreno di gioco quanto risulta
indispensabile per garantire la regolarità dello stesso e ciò in obbedienza al
perseguimento di censurabili interessi, gravemente lesivi delle fondamentali norme di
lealtà, correttezza e probità cui si è tenuti nella vicenda sportiva in forza della norma di
cui all’art. 1 del CGS;
- Tanto più devono qualificarsi gravi ed ingiustificabili le violazioni in parola quanto più
sia incontestabile che i comportamenti descritti tendevano a falsare le irrinunciabili
condizioni di eguaglianza che è doveroso garantire a tutte le gare che si svolgono per
regolamento e disposizioni federali in regime di contemporaneità.
- Tenuto conto della natura e della gravità dei fatti attribuiti ad entrambe le società e
delle segnalate finalità che con esse perseguiva in particolare la società Igea Virtus
Barcellona.
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
a) di obbligare la società Igea Virtus B. a disputare due gare effettive a porte chiuse e di
inflggere l’ammenda di € 3.000,00.
b) di irrogare alla società Brindisi l’ammenda di € 5.000,00.
c) di rimettere gli atti alla Lega per quanto di competenza