Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 266/C dell’11 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/2 ” GARA MELFI – FROSINONE DEL 9 MAGGIO 2004
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 266/C dell’11 maggio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
S E R I E " C/2 "
GARA MELFI – FROSINONE DEL 9 MAGGIO 2004
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali
osserva
- risulta dal referto arbitrale e dalla relazione dell’Ufficio Indagini che la gara è iniziata
con sei minuti di ritardo dovuto a comportamento della società locale in ordine ai tempi
di consegna delle distinte ed a quelli necessari per lo sgombero di numerosi rotoli di
carta lanciati sul terreno di gioco; petardi e bottigliette d’acqua venivano scagliati
durante l’incontro ed una persona non identificata sostava indebitamente sulla pista di
atletica da dove doveva essere successivamente espulsa;
- all’inizio del secondo tempo risultava che entrambe le reti delle porte erano state per
lungo tratto tagliate e due bandierine d’angolo asportate;
- tali circostanze davano luogo a lavori di riparazione e ricerca delle bandierine che
cagionavano un ritardo di dodici minuti sull’avvio della seconda frazione di gioco;
- negli ultimi minuti di questa, numerosi sostenitori locali scavalcavano la recinzione
portandosi sul campo e costringendo l’arbitro a sospendere il gioco in attesa della
normalizzazione della situazione nella verificata indifferenza dei dirigenti locali e delle
forze dell’ordine presenti;
- solo dopo una decina di minuti i numerosissimi sostenitori venivano allontanati, nel
mentre, però, un centinaio di altri scavalcava la recinzione portandosi sul terreno di
gioco; occorrevano altri minuti per sgomberare il campo, ma il gioco non poteva
riprendere perchè la rete di una porta era stata nuovamente tagliata ed una bandierina
d’angolo asportata;
- occorrevano circa 23 minuti perchè si desse luogo alle riparazioni ed al reintegro
delle normali condizioni di agibilità del terreno di gioco.
- Durante la gara, peraltro, sostenitori della società Frosinone lanciavano petardi,
bengala e bottigliette senza colpire.
- Tali essendo i fatti quali emergono con incontrovertibile chiarezza degli atti ufficiali di
gara, fonte privilegiata di prova, deve sottolinearsi la oggettiva gravità degli stessi,
attribuibili alle società, ed a quella locale più in particolare, in forza del principio di
responsabilità oggettiva.
- Appare infatti incontestabile che le condotte e le iniziative sopra descritte siano state
assunte con il preciso intento di provocare artificiose cause di ritardo nell’avvio del
gioco e di gravi e consistenti interruzioni dello stesso.
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- A tali conclusioni, conduce senza possibilità di alternativa, il susseguirsi degli
ostruzionismi posti in essere fin dall’inizio dei danneggiamenti, delle asportazioni delle
bandierine d’angolo, delle preordinate e ripetute invasioni del terreno di gioco.
- Il direttore di gara ha dovuto far fronte ripetutamente alle situazioni che gli si
presentavano ordinando prolungate sospensioni del gioco e ricercando collaborazione
presso i dirigenti locali che molto significativamente non gli veniva prestata.
- Alla stessa logica dilatoria è possibile ascrivere il palesemente prolungato
comportamento dei sostenitori che ha prodotto situazioni anomale e forzate
interruzioni del gioco.
- Quanto, descritto attribuibile alla società Melfi, è gravemente offensivo delle norme
fondamentali di comportamento che governano le vicende agonistiche e sono, in
particolare, lesive dei principi di lealtà, correttezza e probità che costituisce principio
irrinunciabile per tutti coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme federali
(art.1C.G.S.).
- Tanto più rilevano le violazioni in parola in quanto si sottolinei che l’intendimento
perseguito con le condotte di cui sopra, tendeva a falsare le dovute condizioni di
egualianza che è doveroso garantire a tutte le gare che si svolgono, per regolamento
e disposizioni federali in contemporaneità.
- Tutto ciò premesso,
- tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi oltre che delle chiare
finalità che con esse si perseguivano, si ritengono proporzionate le sanzioni di cui in
dispositivo
d e l i b e r a
a) di obbligare la società Melfi a disputare una gara effettiva a porte chiuse ed infliggere
l’ammenda di € 4.000,00
b) di irrogare alla società Frosinone l’ammenda di € 400,00
- di rimettere gli atti alla Lega per quanto di competenza