Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 267/C dell’11 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA SORA – VIS PESARO DEL 9 MAGGIO 2004 E RECLAMO SOCIETA’ VIS PESARO
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 267/C dell’11 maggio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA SORA – VIS PESARO DEL 9 MAGGIO 2004 E RECLAMO SOCIETA’ VIS
PESARO
- Il Giudice Sportivo,
- esaminati gli atti ufficiali e il reclamo proposto dalla società Vis Pesaro in ordine
alla regolarità della gara in oggetto,
- verificata la ritualità del gravame e la propria competenza,
o s s e r v a
- gli atti ufficiali di gara attestano che l’incontro è iniziato con cinque miniti di
ritardo, impiegato per la riparazione di una porta già constata integra e
successivamente rivelatasi danneggiata.
- E’ altresì riferito che per tutta la durata del primo tempo di gara un gruppo di
sostenitori locali rivolgevano ripetutamente ad un calciatore della squadra ospite
grida chiaramente espressive di discriminazione razziale, resa del tutto
incontestabile dalla specificità delle espressioni, quali: “negro di m........ sporco
negro”.
- Anche la seconda frazione di gioco si avviava con alcuni minuti di ritardo in
conseguenza del lancio di un petardo di notevole potenza, da parte della tifoseria
locale, esploso a breve distanza dal portiere della squadra ospite, il quale
risentiva di un momentaneo stordimento e doveva essere assistito dai sanitari, ma
che riprendeva il gioco senza apparenti conseguenze;
- Avveniva, però, intorno al 37’, che altro potente petardo proveniente dal
medesimo settore di sostenitori locali, esplodeva ancora in prossimità dello stesso
calciatore, il quale si accasciava al suolo in preda a nuovi disturbi dell’equilibrio
che richiedevano il soccorso sanitario durato alcuni minuti ed all’esito del quale
egli veniva sostituito dal portiere di riserva.
- Al termine, un folto gruppo di tifosi si portava sul terreno di gioco in segno di
esultanza.
- Proponeva tempestivo e rituale reclamo la società Vis Pesaro segnalando il fatto
sopra descritto e sottolineando che il portiere Paolo Ginestra, rimasto vittima delle
due esplosioni cagionate dal lancio di petardi da parte della tifoseria locale,
avrebbe risentito nella seconda occasione una momentanea perdita di
conoscenza, versando in condizioni psico-fisiche incompatibili con la
prosecuzione delle prestazioni atletiche ed essendo stato trasportato al locale
presidio ospedaliero.
- Si doleva la reclamante del forzato depotenziamento tecnico ed atletico sofferto
dalla propria squadra, che subiva la marcatura di una rete e mancava di
conseguire un risultato utile alla propria posizione di classifica.
- Concludeva il gravame chiedendo a carico della società Sora la sanzione della
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 ex art. 12/1° c.
C.G.S.
- Allegava inoltre la reclamante condizionamenti psicologici patiti dalla compagine
di Pesaro conseguenti alle intemperanze ed ai gesti di violenza realizzati dai
sostenitori locali, tali da squilibrare le irrinunciabili esigenze di “parità tecnica” tra
le squadre in competizione.
- Va, peraltro, a questo punto segnalato che il calciatore Ginestra, le cui precarie
condizioni risultano documentate dal referto arbitrale, è stato riscontrato – presso
il pronto soccorso dell’Ospedale di Sora - affetto da “ovattamento auricolare e
vertigini”, con prognosi di giorni due e prescrizione di controllo otoiatrico allo
scadere di questi.
- L’ U.O. di otorinolaringoiatria della Azienda Ospedaliera di Pesaro, certificava in
data odierna “trauma auricolare destro da scoppio di bomba carta” con ulteriore
prognosi di giorni otto salvo complicazioni.
- I fatti, le conseguenze e la fattispecie astrattamente preveduti delle vigenti
disposizioni del C.G.S. sono di esemplare chiarezza.
- Oltre a quanto va posto a carico della società Sora giusto il principio di
responsabilità oggettiva, per fatti attribuibili ai propri sostenitori e sopra
dettagliatamente descritti, devesi altresì concludere in ordine alle conseguenze
registrate a seguito delle lesioni subite dall’atleta della società Vis Pesaro per
effetto dell’esplosione dei due grossi petardi, ordigni da sempre qualificati da
quest’ufficio quali concreta fonte di pericolo per le incolumità individuali.
- Il calciatore è risultato affetto da lesioni personali rilevate da presidi ospedalieri
pubblici e che del tutto plausibile è che egli non si trovasse nelle ordinarie
condizioni per proseguire nell’impegno atletico e agonistico .
- Per altro verso non risulta da alcunchè (e segnatamente dagli atti ufficiali di gara)
che gli altri componenti della compagine abbiano risentito di condizionamenti tali
da sminuirne la prestazione.
- Dovendosi, pertanto, deliberare con riferimento a quanto attiene la vicenda che
ha avuto a protagonista il portiere Ginestra, si ribadisce in questa sede che è
principio chiaramente codificato e constantemente oggetto di univoca
interpretazione dei giudici sportivi di merito e della C.A.F. che i fatti prodotti di
conseguenze quali quelle che qui occupano, non danno luogo alla sanzione della
perdita della gara in danno della società quando – come nel caso in esame – è
chiamata a rispondere oggettivamente del comportamento dei suoi sostenitori
(art. 12 C.G.S.)
- Ciò posto, non è accoglibile il reclamo allorchè sollecita sanzioni produttive di
conseguenza in ordine al punteggio conseguitosi al termine della gara.
- Il fatto – viceversa – deve essere valutato ai diversi fini richiamati dall’art. 12 1°c.
C.G.S.
- Ed infatti, quanto attribuibile ai sostenitori locali (e dunque alla società Sora), che
ha dato luogo alle conseguenze ampiamente descritte, assume rilievo con
riguardo alla specie di sanzione da infliggere alla società oggettivamente
responsabile di esse.
- Statuisce infatti il citato art. 12, che in casi assimilabili a quello descritto, va fatto
riferimento alla sanzione minima della penalizzazione di tanti punti in classifica
quanti sono quelli conquistati a seguito della gara.
- Conclusivamente, tenuto conto della natura del censurato comportamento, del
mezzo impiegato e delle conseguenze fisiche e tecniche sofferte rispettivamente
dal calciatore e dalla società di appartenenza, il fatto non può ritenersi di
particolare tenuità. Così come – oggettivamente – non si ritiene di considerarlo di
particolare gravità, ove si osservi – in specie – che quello in questione è stato
l’unico gesto di intemperanza della tifoseria durante tutto l’incontro oltre quello
previsto dall’art. 10 C.G.S.
- La sanzione, dunque, che si ritiene di determinare – quale atto dovuto dalla
norma – è quello del tutto proporzionato della penalizzazione di tre punti in
classifica corrispondenti a quelli conseguiti al termine della gara e dell’ammenda
di € 3.500.00
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
a) di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Vis Pesaro
confermando il risultato della gara acquisito in campo (Sora 2 – Vis Pesaro 1);
b) di infliggere alla società Sora la penalizzazione di tre punti in classifica, pari a
quelli conseguiti al termine della gara;
c) di infliggere alla società Sora l’ammenda di € 3.500,00.
- La tassa va addebitata.