Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 270/C del 12 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO CALCIATORE CHIARETTI EMANUELE (A.C. CESENA S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. 254/C DEL 27/4/2004 GARA CESENA-REGGIANA DEL 25/4/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 270/C del 12 maggio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO CALCIATORE CHIARETTI EMANUELE (A.C. CESENA S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. 254/C DEL 27/4/2004 GARA CESENA-REGGIANA DEL 25/4/2004). Sanzionato dal Giudice Sportivo con la squalifica per due giornate “per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo (r.AA)”, il calciatore Emanuele Chiaretti del Cesena ha proposto reclamo contro la relativa delibera per ottenere la riduzione della squalifica ad una sola gara. A sostegno del gravame ha dedotto che, nel corso di una ressa di calciatori creatasi dopo l’espulsione di un avversario, avvertendo una spinta da tergo si sarebbe voltato e, per stizza e senza intenti lesivi, avrebbe tirato per i capelli l’antagonista e lo avrebbe poi spinto con una mano, senza procurargli alcun danno. All’esito della odierna riunione, alla quale ha partecipato il calciatore assistito dal suo difensore, ritiene la Commissione che il reclamo possa essere accolto. Dal referto di gara dell’assistente arbitrale risulta che al 35°del secondo tempo il Chiaretti ha tirato per i capelli un avversario e Io ha poi spinto ponendogli una mano sul volto, senza provocargli danni fisici. E’ opinione della Commissione che non sia ipotizzabile la fattispecie dell’atto di violenza quando il soggetto passivo non riporti danni fisici e non avverta particolari sensazioni di dolore: in queste ipotesi, fra le quali va ricondotta quella che ci occupa, é ravvisabile la fattispecie della condotta scorretta, per la quale é sanzione congrua la squalifica per un solo turno. Va quindi accolto il reclamo, riducendosi la squalifica ad una sola giornata. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo proposto dal calciatore Emanuele Chiaretti della società A.C. Cesena S.p.a., riducendo ad una gara la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo. La tassa non va addebitata.
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