Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 270/C del 12 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ POL. SASSARI TORRES S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE CALCIATORE CHECHI RICCARDO (C.U. 262/C DEL 4/5/2004 GARA LUCCHESE-SASSARI TORRES DEL 2/5/2004).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 270/C del 12 maggio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO SOCIETA’ POL. SASSARI TORRES S.P.A. AVVERSO
SQUALIFICA QUATTRO GARE CALCIATORE CHECHI RICCARDO (C.U.
262/C DEL 4/5/2004 GARA LUCCHESE-SASSARI TORRES DEL 2/5/2004).
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la
squalifica per quattro gare al calciatore Riccardo Chechi, capitano della
Polisportiva Sassari Torres S.p.A., “perché, a seguito di un provvedimento
tecnico del direttore di gara, protestava veementemente nei confronti
dell’arbitro, prendendolo per un braccio, scuotendolo sino a farlo
indietreggiare di circa mezzo metro ed urlandogli i ma come c.... fai a non
fischiare”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società, chiedendo in
principalità la revoca della squalifica e in ipotesi subordinata la riduzione della
stessa. Ha dedotto a sostegno del gravame che, a causa di un rigore non
concesso, il Chechi si sarebbe avvicinato all’arbitro, unitamente ad alcuni
compagni di squadra, per chiedere nella sua qualità di capitano i motivi della
decisione, ed ha quindi sostenuto che l’arbitro avrebbe equivocato nel ritenere
che l’atteggiamento veemente del calciatore fosse rivolto alla sua persona,
mentre l’unico scopo del calciatore sarebbe stato quello di allontanare il
compagno di squadra Udassi, onde scongiurare da parte di quest’ultimo
comportamenti anti regolamentari.
All’esito della odierna riunione, alla quale é comparso il difensore del
tesserato, ritiene la Commissione che il reclamo non possa trovare
accoglimento.
Dal referto arbitrale risulta che al 45° del primo tempo il calciatore
Chechi, non condividendo una decisione tecnica del direttore di gara, ha
protestato con veemenza con l’arbitro, prendendolo per un braccio,
scuotendolo, facendolo indietreggiare per circa mezzo metro ed urlandogli
“ma come c.... fai a non fischiare.’
Il filmato televisivo visionato dalla Commissione suffraga solo in parte
l’assunto difensivo, in quanto dimostra come il Chechi abbia effettivamente
con il gomito tenuto lontano dall’arbitro il compagno di squadra Udassi, ma
non dimostra assolutamente che il Chechi medesimo, oltre ad indirizzare una
frase irriguardosa nei confronti del direttore di gara, non lo abbia scosso e
sospinto tanto da farlo indietreggiare di circa mezzo metro.
Nessuna valenza attenuante può essere riconosciuta alla adozione da
parte del direttore di gara di una non condivisa decisione tecnica, perché é
principio del tutto pacifico nella giustizia disciplinare che i ritenuti errori arbitrali
non legittimino in alcun modo comportamenti antiregolamentari dei tesserati.
Ritiene la Commissione che per il globale comportamento del Chechi,
consistito nell’inammissibile contatto fisico con la persona dell’arbitro e nella
pronuncia di una frase di contenuto indubbiamente irriguardoso, le quattro
giornate di squalifica non eccedano i limiti di una equa sanzione, considerato
anche il fatto che il Chechi é il capitano della squadra, per cui si impone la
reiezione del reclamo con l’addebito della tassa.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo proposto dalla società Polisportiva Sassari Torres
S.p.A. per la squalifica per quattro giornate del calciatore Riccardo Chechi.
La tassa va addebitata.
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