Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 270/C del 12 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ POL. SASSARI TORRES S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA CALCIATORE MORTARI CHRISTIAN (C.U. 262/C DEL 4/5/2004 GARA LUCCHESE-SASSARI TORRES DEL 2/5/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 270/C del 12 maggio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ POL. SASSARI TORRES S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA CALCIATORE MORTARI CHRISTIAN (C.U. 262/C DEL 4/5/2004 GARA LUCCHESE-SASSARI TORRES DEL 2/5/2004). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo, sulla scorta degli atti ufficiali della gara Lucchese-Sassari Torres ha squalificato per una gara il calciatore Cristian Mortari della Polisportiva Sassari Torres S.p.A. “perché colpiva con una gomitata al volto un avversario che stava toccando un pallone”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società per ottenere la revoca del provvedimento disciplinare. A sostegno del gravame ha dedotto che il Mortari non avrebbe commesso l’atto attribuitogli dall’arbitro, in quanto si sarebbe trovato a due o tre metri dall’avversario Ferracuti della Lucchese, che invece sarebbe stato urtato dal calciatore sassarese Andrea Quaglia, impegnato con il Mortati e il Ferracuti alla conquista di un pallone rinviato dal portiere toscano; ha quindi sostenuto, allegando una dichiarazione del Quaglia dodici fotografie ed una videocassetta, che l’arbitro, commettendo un evidente errore, avrebbe espulso il Mortari posizionato più vicino al punto di caduta del Ferracuti, e frattanto allontanato il Quaglia. All’esito dell’odierna riunione, alla quale è comparso il difensore del tesserato, ritiene che il reclamo possa essere accolto. Gli elementi probatori offerti dalla società reclamante convalidano la versione contenuta nel gravame. In particolare la videocassetta, che offre sufficienti garanzie sul piano tecnico e documentale, dimostra che il contatto é avvenuto fra il gomito del Quaglia e il volto del Ferracuti, per cui il gesto antiregolamentare va attribuito non al Mortari ma al Quaglia, che peraltro ha rilasciato una dichiarazione di assunzione di responsabilità. Alla stregua ditali emergenze s la revoca della squalifica per una gara inflitta al Mortari e va disposta la trasmissione degli atti al primo giudice per quanto di sua competenza. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo proposto dalla società Polisportiva Sassari Torres S.p.a. e di revocare la squalifica per una gara inflitta al calciatore Christian Mortari; di trasmettere gli atti al Giudice Sportivo per quanto di sua competenza. La tassa non va addebitata.
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