Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 270/C del 12 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ CUOIOPELLI CAPPIANO ROMAIANO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE ILIAS SAPANIS (C.U. 254/C DEL 27/4/2004 GARA CUOIOPELLI CAPPIANO R.-FANO DEL 25/4/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 270/C del 12 maggio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO SOCIETA’ CUOIOPELLI CAPPIANO ROMAIANO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE ILIAS SAPANIS (C.U. 254/C DEL 27/4/2004 GARA CUOIOPELLI CAPPIANO R.-FANO DEL 25/4/2004). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per quattro gare al calciatore llias Sapanis della Cuoio Pelli Cappiano R.s.r.l. “per comportamento irriguardoso verso l’arbitro, seguito da atteggiamento e frase con la quale lo minacciava di colpirlo con un pugno”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società, chiedendo la riduzione di detta squalifica. Ha dedotto a sostegno del gravame che il Sapanis, dissentendo dalla decisione dei direttore di gara dì assegnare un fallo da lui subito alla squadra avversaria, avrebbe assunto per la ritenuta ingiustizia un atteggiamento di protesta verso l’arbitro, ma non avrebbe in alcun modo offeso o minacciato l’arbitro, il quale avrebbe mal interpretato la frase del Sapanis poco esperto della lingua italiana. All’esito dell’odierna riunione ritiene la Commissione che l’invocata riduzione della squalifica possa trovare accoglimento. Si deve disattendere l’assunto difensivo, consistito nella insussistenza delle minacce e nella probabile equivoca interpretazione da parte dell’arbitro della frase del Sapanis poco esperto della lingua italiana, in quanto il referto arbitrale esprime con chiarezza e precisione l’episodio delle minacce, riferendo sia le espressioni intimidatorie sia il sintomatico gesto del pugno chiuso portato all’altezza del volto del direttore di gara. Peraltro, pare a questa Commissione che la plateale protesta del Sapanis, ritenutosi vittima dì una ingiusta decisione, debba essere ricondotta nella fattispecie della “minaccia all’ufficiale di gara” scevra da connotati di maggior gravità, per la quale quest’organo disciplinare adotta costantemente il parametro sanzionatorio di due turni di squalifica. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo, riducendo a due gare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo al calciatore llias Sapanis della Cuoiopelli Cappiano R. S.r.l.-. La tassa non va addebitata.
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