Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 270/C del 12 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ CUOIOPELLI CAPPIANO ROMAIANO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE ILIAS SAPANIS (C.U. 254/C DEL 27/4/2004 GARA CUOIOPELLI CAPPIANO R.-FANO DEL 25/4/2004).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 270/C del 12 maggio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMO SOCIETA’ CUOIOPELLI CAPPIANO ROMAIANO S.R.L.
AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE
ILIAS SAPANIS (C.U. 254/C DEL 27/4/2004 GARA CUOIOPELLI CAPPIANO
R.-FANO DEL 25/4/2004).
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la
squalifica per quattro gare al calciatore llias Sapanis della Cuoio Pelli
Cappiano R.s.r.l. “per comportamento irriguardoso verso l’arbitro, seguito da
atteggiamento e frase con la quale lo minacciava di colpirlo con un pugno”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società, chiedendo la
riduzione di detta squalifica. Ha dedotto a sostegno del gravame che il
Sapanis, dissentendo dalla decisione dei direttore di gara dì assegnare un
fallo da lui subito alla squadra avversaria, avrebbe assunto per la ritenuta
ingiustizia un atteggiamento di protesta verso l’arbitro, ma non avrebbe in
alcun modo offeso o minacciato l’arbitro, il quale avrebbe mal interpretato la
frase del Sapanis poco esperto della lingua italiana.
All’esito dell’odierna riunione ritiene la Commissione che l’invocata
riduzione della squalifica possa trovare accoglimento.
Si deve disattendere l’assunto difensivo, consistito nella insussistenza
delle minacce e nella probabile equivoca interpretazione da parte dell’arbitro
della frase del Sapanis poco esperto della lingua italiana, in quanto il referto
arbitrale esprime con chiarezza e precisione l’episodio delle minacce,
riferendo sia le espressioni intimidatorie sia il sintomatico gesto del pugno
chiuso portato all’altezza del volto del direttore di gara.
Peraltro, pare a questa Commissione che la plateale protesta del
Sapanis, ritenutosi vittima dì una ingiusta decisione, debba essere ricondotta
nella fattispecie della “minaccia all’ufficiale di gara” scevra da connotati di
maggior gravità, per la quale quest’organo disciplinare adotta costantemente il
parametro sanzionatorio di due turni di squalifica.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo, riducendo a due gare la squalifica irrogata dal Giudice
Sportivo al calciatore llias Sapanis della Cuoiopelli Cappiano R. S.r.l.-.
La tassa non va addebitata.
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