Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 270/C del 12 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ BRINDISI CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE ALLENATORE IN SECONDA CEI DAVIDE (C.U. 254/C DEL 27/4/2004 GARA NOCERINA-BRINDISI DEL 25/4/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 270/C del 12 maggio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO SOCIETA’ BRINDISI CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE ALLENATORE IN SECONDA CEI DAVIDE (C.U. 254/C DEL 27/4/2004 GARA NOCERINA-BRINDISI DEL 25/4/2004). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo, sulla scorta del referto di gara dell’assistente arbitrale, ha squalificato per tre gare l’allenatore in seconda del Brindisi Davide Cei, per aver pronunciato espressioni offensive verso gli ufficiali di gara e perché, allontanato, si é fermato indebitamente presso gli spogliatoi e, quando l’arbitro é rientrato alla fine del primo tempo, ha cercato di tagliargli la strada, gridando ancora nei suoi confronti espressioni ingiuriose. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società Brindisi Calcio S.r.l. al fine di ottenere in tesi la revoca della sanzione e in ipotesi la riduzione della stessa ad una sola giornata. Ha dedotto a sostegno del gravame che l’arbitro sarebbe incorso in un errore di persona nell’attribuire all’allenatore in seconda il comportamento di cui sopra, in quanto il Cei sarebbe stato espulso al 22° del secondo tempo e non potrebbe quindi identificarsi al momento dell’intervallo con il tesserato espulso. All’esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che il reclamo non possa trovare accoglimento, in quanto l’assunto difensivo della società reclamante é in palese conflitto con gli atti ufficiali. Dal referto di gara dell’assistente arbitrale, nonché dal supplemento confermativo, risulta che al 46° del primo tempo il collaboratore ha segnalato all’arbitro, originando così la espulsione dei Cei dal terreno di gioco, che il suddetto ha protestato contro una decisione tecnica, pronunciando la seguente frase: “bastardi di m...., vergognatevi”. Dal referto di gara dell’arbitro risulta poi che durante la fase di rientro negli spogliatoi il Cei, espulso dal terreno di gioco a seguito di segnalazione del suo assistente, ha tentato di tagliargli la strada, inveendo al suo indirizzo con frasi ingiuriose. Sulla scorta degli atti ufficiali, sui quali deve fondarsi il giudizio disciplinare, é da ritenere che non vi sia stato lo scambio di persona ipotizzato dalla società reclamante e che il Cei debba rispondere del suo comportamento reiteratamente ingiurioso verso gli ufficiali di gara. Per tale comportamento la squalifica per tre gare non sembra alla Commissione eccedere i limiti di un’equa sanzione, per cui si impone la reiezione del reclamo cui fa seguito l’addebito della tassa. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo proposto dalla società Brindisi Calcio S.r.l. contro la squalifica per tre gare effettive inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore in seconda Davide Cei. La tassa va addebitata.
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