Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 270/C del 12 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ U.S. RAGUSA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA ALLENATORE FOTI ROSARIO FINO A TUTTO IL 30/6/2008, INIBIZIONE DIRIGENTE ANTOCI GIUSEPPE FINO A TUTTO IL 31/10/2004 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 30/4/2005 (C.U. 245/C DEL 20/4/2004 GARA RAGUSA-ISERNIA DEL 10/4/2004).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 270/C del 12 maggio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMO SOCIETA’ U.S. RAGUSA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
ALLENATORE FOTI ROSARIO FINO A TUTTO IL 30/6/2008, INIBIZIONE
DIRIGENTE ANTOCI GIUSEPPE FINO A TUTTO IL 31/10/2004 E
SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 30/4/2005 (C.U. 245/C
DEL 20/4/2004 GARA RAGUSA-ISERNIA DEL 10/4/2004).
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha irrogato alla
società Ragusa la squalifica del terreno di gioco sino al 30.4.2005,
all’allenatore della società Rosario Foti la squalifica sino al 30.6.2008 e al
dirigente Giuseppe Antoci la inibizione sino al 31.10.2004.
Contro tale delibera ha proposto reclamo il Ragusa, invocando la
riduzione di tutte le sanzioni di cui sopra, dettagliatamente argomentando su
ognuna di esse.
Quanto alla squalifica del campo, lamenta che il primo giudice non
avrebbe tenuto conto di alcuni elementi che attenuerebbero molto la
responsabilità, quali: a) il regolare svolgimento della gara; b) la buona
condotta della società, che neqli ultimi due anni ha subito solo pochissime
ammende di modesta entità; c) la fattiva collaborazione offerta dal presidente
Antoci, prodigatosi nella tutela dell’arbitro sino all’ingresso sotto il tunnel degli
spogliatoi, tutela non percepita per la veloce sequenza dei fatti; d) la
protezione dell’arbitro, risultante dai referti di gara, operata dai calciatori
Ferrara e lnfantino; e) la circostanza che l’impatto fra la bottiglietta e la testa
dell’arbitro sarebbe stata frutto di un lancio a distanza e non di un colpo
ravvicinato e quindi premeditato; f) la protezione del direttore di gara da parte
di Giuseppe Scribano dirigente addetto all’arbitro, nonché di Marcello Pitino,
direttore generale del Ragusa; g) la considerazione dell’arbitro, inserita nel
referto di gara, che parte delle intemperanze sarebbero state neutralizzabili da
una migliore gestione dell’ordine pubblico da parte del dirigente delle forze di
polizia.
Quanto alla squalifica de allenatore Foti motivata con l’aggressione alla
persona dell’arbitro, colpito offeso e minacciato dì morte, lamenta che la
sanzìone sarebbe frutto di un errore di persona evidenziabile oltre che dal
filmato offerto in visione, anche dalla refertazione dell’assistente arbitrale,
dalla quale risulta che l’arbitro é stato accerchiato anche dagli uomini del
Personale di servizio, uno dei quali, identificato nella persona di Carmelo
Cannata, ha colpito l’arbitro con un pugno alla schiena.
Quanto alla inibizione irrogata al presidente Antoci, lamenta che la
tutela offerta dalla società Ragusa all’arbitro sino all’ingresso dello stesso nel
tunnel degli spogliatoi sarebbe sfuggita al direttore di gara a causa, come si é
detto, della veloce sequenza dei fatti, per cui invoca in principalità la revoca
della inibizione e in ipotesi la riduzione della stessa.
All’esito della odierna riunione, alla quale ha partecipato il difensore
della società che ha insistito per l’accoglimento del reclamo ribadendone le
motivazioni, si osserva partitamente:
Quanto alla squalifica del terreno di gioco, dall’esame globale degli atti
ufficiali emerge a chiare note come il Giudice Sportivo non abbia tenuto conto
degli elementi richiamati dalla reclamante. I deprecabili episodi avvenuti
durante la gara e al termine della stessa restano attenuanti se si considera,
come rimarca la società, che la partita ha avuto regolare svolgimento, che la
società nel biennio decorso ha buoni precedenti quali ammende di minimale
entità, che i calciatori Ferrara e Infantino, come risulta dagli atti ufficiali, hanno
protetto l’arbitro e che buona parte delle intemperanze sarebbe stata
neutralizzabile se vi fosse stata una diversa gestione dell’ordine da parte della
polizia, che ha legittimato la presenza in campo di alcuni addetti del Ragusa,
quali Carmelo Cannata e Carmelo Azzone che hanno rispettivamente attinto il
direttore di gara con un pugno alla schiena e con una bottiglietta al collo,
facendolo stramazzare a terra. Per le decisive, seppur sintetiche, osservazioni
sopra svolte appare di giustizia ridurre la squalifica del terreno di gioco sino a
tutto il 31.12.2004.
Anche in relazione alla squalifica dell’allenatore Foti, l’accurata
disamina degli atti e l’attenta visione dei due fumati televisivi, che offrono
piena garanzia documentale e tecnica, evidenziano l’ingiustificata afflittività
della sanzione irrogata dal primo giudice:
dal referto di gara dell’assistente arbitrale e dal supplemento confermativo
emerge con chiarezza come l’arbitro, che lamenta due colpi a tergo, sia stato
sicuramente colpito la seconda volta da un forte pugno nei reni da uno dei
componenti del servizio d’ordine predisposto dalla società, e quanto al primo
colpo avvertito dall’arbitro, dai due filmati non emergono elementi tranquillanti
per affermare che il colpo sia stato vibrato dal Foti, che anzi figura in
posizione distanziata, e cioé in posizione tale da non poter attingere il
direttore di gara. Ciò posto, la antiregolamentare condotta del Foti si sustanzia
nelle ripetute ingiurie e minacce di morte profferite all’indirizzo del direttore di
gara, nonché nei reiterati tentativi di aggressione fisica, comportamenti per i
quali appare sanzione adeguata la squalifica sino a tutto il 30.9.2004.
In relazione all’inibizione inflitta al presidente Antoci con riferimento aJl’art.65
delle N.O.I.F. si osserva preliminarmente che non ricorrono le condizioni
legittimanti l’uso del mezzo televisivo, per cui la decisione deve essere
assunta sulla sola scorta degli atti ufficiali. Dall’esame di questi emerge che il
giudizio di “atteggiamento di assoluta inerzia e di connivenza” formulato a
carico del dirigente dal primo giudice si giustifica appieno dopo i chiarimenti
forniti dall’arbitro con il supplemento: in questo documento il direttore di gara
ha con dovizia di particolari e con chiarezza espositiva riferito che nel
frangente l’unica protezione della sua incolumità gli é stata offerta dai
calciatori Ferrara e Infantino, mentre nessuno dello staf dirigenziale e del
servizio d’ordine del Ragusa lo ha tutelato, escludendo in particolare “assunto
difensivo circa azioni protettive dello Scribano e del Pitino, essendo la sua
persona protetta solo dalla circostante presenza dei Carabinieri. Fallito il
tentativo di dimostrare i dedotti elementi attenuativi della responsabilità, si
impone per questo capo della decisione la reiezione del reclamo, apparendo
la inibizione inflitta al presidente Antoci del tutto adeguata allo svolgimento dei
fatti.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo della U.S. Ragusa Calcio S.r.l.,
riducendo la squalifica del terreno di gioco a tutto il 31.12.2004, di ridurre la
squalifica irrogata all’allenatore Rosario Fotì sino a tutto il 30.9.2004 e di
confermare l’inibizione irrogata al presidente Giuseppe Antoci dal Giudice
Sportivo.
La tassa non va addebitata.
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