Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 270/C del 12 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ U.S. RAGUSA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA ALLENATORE FOTI ROSARIO FINO A TUTTO IL 30/6/2008, INIBIZIONE DIRIGENTE ANTOCI GIUSEPPE FINO A TUTTO IL 31/10/2004 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 30/4/2005 (C.U. 245/C DEL 20/4/2004 GARA RAGUSA-ISERNIA DEL 10/4/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 270/C del 12 maggio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO SOCIETA’ U.S. RAGUSA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA ALLENATORE FOTI ROSARIO FINO A TUTTO IL 30/6/2008, INIBIZIONE DIRIGENTE ANTOCI GIUSEPPE FINO A TUTTO IL 31/10/2004 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 30/4/2005 (C.U. 245/C DEL 20/4/2004 GARA RAGUSA-ISERNIA DEL 10/4/2004). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha irrogato alla società Ragusa la squalifica del terreno di gioco sino al 30.4.2005, all’allenatore della società Rosario Foti la squalifica sino al 30.6.2008 e al dirigente Giuseppe Antoci la inibizione sino al 31.10.2004. Contro tale delibera ha proposto reclamo il Ragusa, invocando la riduzione di tutte le sanzioni di cui sopra, dettagliatamente argomentando su ognuna di esse. Quanto alla squalifica del campo, lamenta che il primo giudice non avrebbe tenuto conto di alcuni elementi che attenuerebbero molto la responsabilità, quali: a) il regolare svolgimento della gara; b) la buona condotta della società, che neqli ultimi due anni ha subito solo pochissime ammende di modesta entità; c) la fattiva collaborazione offerta dal presidente Antoci, prodigatosi nella tutela dell’arbitro sino all’ingresso sotto il tunnel degli spogliatoi, tutela non percepita per la veloce sequenza dei fatti; d) la protezione dell’arbitro, risultante dai referti di gara, operata dai calciatori Ferrara e lnfantino; e) la circostanza che l’impatto fra la bottiglietta e la testa dell’arbitro sarebbe stata frutto di un lancio a distanza e non di un colpo ravvicinato e quindi premeditato; f) la protezione del direttore di gara da parte di Giuseppe Scribano dirigente addetto all’arbitro, nonché di Marcello Pitino, direttore generale del Ragusa; g) la considerazione dell’arbitro, inserita nel referto di gara, che parte delle intemperanze sarebbero state neutralizzabili da una migliore gestione dell’ordine pubblico da parte del dirigente delle forze di polizia. Quanto alla squalifica de allenatore Foti motivata con l’aggressione alla persona dell’arbitro, colpito offeso e minacciato dì morte, lamenta che la sanzìone sarebbe frutto di un errore di persona evidenziabile oltre che dal filmato offerto in visione, anche dalla refertazione dell’assistente arbitrale, dalla quale risulta che l’arbitro é stato accerchiato anche dagli uomini del Personale di servizio, uno dei quali, identificato nella persona di Carmelo Cannata, ha colpito l’arbitro con un pugno alla schiena. Quanto alla inibizione irrogata al presidente Antoci, lamenta che la tutela offerta dalla società Ragusa all’arbitro sino all’ingresso dello stesso nel tunnel degli spogliatoi sarebbe sfuggita al direttore di gara a causa, come si é detto, della veloce sequenza dei fatti, per cui invoca in principalità la revoca della inibizione e in ipotesi la riduzione della stessa. All’esito della odierna riunione, alla quale ha partecipato il difensore della società che ha insistito per l’accoglimento del reclamo ribadendone le motivazioni, si osserva partitamente: Quanto alla squalifica del terreno di gioco, dall’esame globale degli atti ufficiali emerge a chiare note come il Giudice Sportivo non abbia tenuto conto degli elementi richiamati dalla reclamante. I deprecabili episodi avvenuti durante la gara e al termine della stessa restano attenuanti se si considera, come rimarca la società, che la partita ha avuto regolare svolgimento, che la società nel biennio decorso ha buoni precedenti quali ammende di minimale entità, che i calciatori Ferrara e Infantino, come risulta dagli atti ufficiali, hanno protetto l’arbitro e che buona parte delle intemperanze sarebbe stata neutralizzabile se vi fosse stata una diversa gestione dell’ordine da parte della polizia, che ha legittimato la presenza in campo di alcuni addetti del Ragusa, quali Carmelo Cannata e Carmelo Azzone che hanno rispettivamente attinto il direttore di gara con un pugno alla schiena e con una bottiglietta al collo, facendolo stramazzare a terra. Per le decisive, seppur sintetiche, osservazioni sopra svolte appare di giustizia ridurre la squalifica del terreno di gioco sino a tutto il 31.12.2004. Anche in relazione alla squalifica dell’allenatore Foti, l’accurata disamina degli atti e l’attenta visione dei due fumati televisivi, che offrono piena garanzia documentale e tecnica, evidenziano l’ingiustificata afflittività della sanzione irrogata dal primo giudice: dal referto di gara dell’assistente arbitrale e dal supplemento confermativo emerge con chiarezza come l’arbitro, che lamenta due colpi a tergo, sia stato sicuramente colpito la seconda volta da un forte pugno nei reni da uno dei componenti del servizio d’ordine predisposto dalla società, e quanto al primo colpo avvertito dall’arbitro, dai due filmati non emergono elementi tranquillanti per affermare che il colpo sia stato vibrato dal Foti, che anzi figura in posizione distanziata, e cioé in posizione tale da non poter attingere il direttore di gara. Ciò posto, la antiregolamentare condotta del Foti si sustanzia nelle ripetute ingiurie e minacce di morte profferite all’indirizzo del direttore di gara, nonché nei reiterati tentativi di aggressione fisica, comportamenti per i quali appare sanzione adeguata la squalifica sino a tutto il 30.9.2004. In relazione all’inibizione inflitta al presidente Antoci con riferimento aJl’art.65 delle N.O.I.F. si osserva preliminarmente che non ricorrono le condizioni legittimanti l’uso del mezzo televisivo, per cui la decisione deve essere assunta sulla sola scorta degli atti ufficiali. Dall’esame di questi emerge che il giudizio di “atteggiamento di assoluta inerzia e di connivenza” formulato a carico del dirigente dal primo giudice si giustifica appieno dopo i chiarimenti forniti dall’arbitro con il supplemento: in questo documento il direttore di gara ha con dovizia di particolari e con chiarezza espositiva riferito che nel frangente l’unica protezione della sua incolumità gli é stata offerta dai calciatori Ferrara e Infantino, mentre nessuno dello staf dirigenziale e del servizio d’ordine del Ragusa lo ha tutelato, escludendo in particolare “assunto difensivo circa azioni protettive dello Scribano e del Pitino, essendo la sua persona protetta solo dalla circostante presenza dei Carabinieri. Fallito il tentativo di dimostrare i dedotti elementi attenuativi della responsabilità, si impone per questo capo della decisione la reiezione del reclamo, apparendo la inibizione inflitta al presidente Antoci del tutto adeguata allo svolgimento dei fatti. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo della U.S. Ragusa Calcio S.r.l., riducendo la squalifica del terreno di gioco a tutto il 31.12.2004, di ridurre la squalifica irrogata all’allenatore Rosario Fotì sino a tutto il 30.9.2004 e di confermare l’inibizione irrogata al presidente Giuseppe Antoci dal Giudice Sportivo. La tassa non va addebitata.
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