Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 275/C del 14 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ A.S. SORA S.R.L. AVVERSO DELIBERA GIUDICE SPORTIVO (C.U. 267/C DEL 11/5/2004 GARA SORA – VIS PESARO DEL 9/5/2004)
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 275/C del 14 maggio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO SOCIETA’ A.S. SORA S.R.L. AVVERSO DELIBERA GIUDICE
SPORTIVO (C.U. 267/C DEL 11/5/2004 GARA SORA – VIS PESARO DEL
9/5/2004)
Dagli atti ufficiali della gara Sora - Vis Pesaro, disputata in Sora il giorno
9.5.2004 e conclusasi con il risultato di 2 a 1, risulta che durante il primo tempo,
iniziato con cinque minuti di ritardo per la riparazione di una porta prima
constatata integra e dopo risultata danneggiata, i sostenitori locali hanno rivolto
ad un calciatore di colore della squadra ospite grida espressive di
discriminazione razziale, quali “negro di m... sporco negro”; risulta poi che nel
secondo tempo, iniziato anch’esso con alcuni minuti ritardo a causa del lancio
da parte della tifoseria locale di un petardo esploso a brevissima distanza dal
portiere pesarese Paolo Ginestra, che ha causato allo stesso calciatore
momentaneo stordimento, la stessa tifoseria al 37° minuto ha lanciato altro
petardo in prossimità del suddetto calciatore, che si é accasciato al suolo e che,
dopo l’operato soccorso medico, ha abbandonato il terreno di gioco, venendo
sostituito dal portiere di riserva.
Con rituale e tempestivo reclamo indirizzato al Giudice Sportivo, la Vis
Pesaro si é lamentata del forzato depotenziamento tecnico e atletico sofferto
dalla squadra ed ha invocato in principalità la punizione sportiva della perdita
della gara in danno della società Sora con il punteggio di 0-3 ai sensi dell’art.12
co.1° del C.G.S., adducendo il condizionamento psicologico patito dai propri
calciatori a seguito delle intemperanze compiute dalla avversa tifoseria,
chiedendo in subordine la ripetizione dell’incontro.
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo, respingendo il
reclamo, ha confermato il risultato della partita conseguito sul campo ed ha
applicato al Sora la penalizzazione in classifica di 3 punti, pari a quelli
conseguiti sul terreno di gioco, nonché l’ammenda di 3.500 euro: il Giudice
Sportivo ha fondato la sua decisione sul citato articolo 12, escludendo, sulla
scorta delle risultanze ufficiali relative al mezzo impiegato e alle conseguenze
prodotte, sia l’ipotesi di “particolare tenuità”, che consentirebbe a norma
dell’art.13 co.1° del C.G.S. anche una semplice ammenda o un’ammenda con
diffida, sia l’ipotesi di “particolare gravità” che imporrebbe all’organo giudicante
di applicare la sanzione dell’obbligo di disputare una o più partite a porte chiuse
o di squalificare il campo di gara per una o più giornate o a tempo determinato
fino a due anni.
Contro questa delibera ha proposto reclamo la società Sora, chiedendo
in tesi la revoca dei tre punti di penalizzazione e in ipotesi subordinata
l’applicazione di una semplice ammenda per la ricorrenza del caso di
“particolare tenuità”.
All’udienza odierna il difensore della società ha insistito per
l’accoglimento del reclamo, ribadendone le motivazioni.
Sostiene la società reclamante, sottoponendo a severa critica la
documentazione medica allegata al reclamo presentato dalla Vis Pesaro, che il
portiere Paolo Ginestra avrebbe abbandonato il terreno di gioco e provocato
l’ingresso del portiere di riserva, simulando una infermità insussistente: in
particolare, in relazione al fatto avvenuto al 37° deI secondo tempo, ha dedotto
che il petardo lanciato all’interno dell’area di porta non avrebbe potuto produrre
alcun danno serio al Ginestra, trovandosi il medesimo in quel frangente al limite
estremo dell’area di rigore, e cioé ad una decina di metri. La critica della
documentazione medica afferente al suddetto portiere rimarca come nella
certificazione rilasciata dall’ospedale di Pesaro si parli di “trauma auricolare
destro da scoppio” con prognosi di giorni 8, mentre in quella redatta
all’ospedale di Sora si parli di “ovattamento auricolare sinistro” causato dallo
scoppio di un petardo.
Ritiene la Commissione che i rilievi critici avanzati dalla società
reclamante siano inidonei ad attribuire al Ginestra la patente di simulatore. Per
dati di esperienza, che in materia possono dirsi comuni, lo scoppio a breve
distanza di un petardo é in grado di provocare uno stato di stordimento nei
riguardi del quale diversissima può essere la risposta soggettiva: esiste l’eroe
che stoicamente sopporta il fastidio originato dallo scoppio del petardo ed esiste
il soggetto pavido che si intimorisce per eventuali danni auricolari.
Orbene, partendo dal dato di fatto incontestabile dello scoppio di due
petardi in prossimità del Ginestra e dalla considerazione che la denunciata
simulazione non è provata, si deve, a giudizio della Commissione, sussumere il
caso che ci occupa netta fattispecie regolamentata dall’art.12 co.1° del C.G.S.,
che legittimerebbe la irrogata penalizzazione di 3 punti in classifica, pari a quelli
conquistati al termine della gara. Si tratta quindi di valutare se tale sanzione
inflitta dal Giudice Sportivo debba essere confermata o meno.
La modesta entità dell’episodio e le modeste conseguenze dello stesso
inducono la Commissione ad ipotizzare il fatto di “particolare tenuità”, per il
quale é sanzione congrua quella indicata dall’art.13 co.1° lett.c del C.G.S., e
cioè l’ammenda di 7.000 euro con diffida, ammenda che andrà aggiunta a
quella di 3.500 euro già irrogata dal primo giudice per i cori razzisti e per le altre
intemperanze attribuite alla tifoseria del Sora.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
delibera di accogliere il reclamo revocando la penalizzazione di tre punti,
ritenendo l’ipotesi di particolare tenuità e irrogando l’ammenda di € 7.000,00
con diffida e confermando l’ammenda di € 3.500,00 irrogata dal Giudice
Sportivo ed il risultato acquisito in campo.
La tassa non va addebitata.
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