Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 275/C del 14 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ F.C. ISERNIA S.P.A. AVVERSO DELBERA GIUDICE SPORTIVO (C.U. 266/C DEL 11/5/2004 GARA FIDELIS ANDRIA – ISERNIA DEL 9/5/2004)

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 275/C del 14 maggio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO SOCIETA’ F.C. ISERNIA S.P.A. AVVERSO DELBERA GIUDICE SPORTIVO (C.U. 266/C DEL 11/5/2004 GARA FIDELIS ANDRIA - ISERNIA DEL 9/5/2004) Dal referto arbitrale delta partita Fidelis Andria-lsernia, disputata il 9.5.2004 in Andria e terminata con il risultato dì 0 a 0, risulta che t’incontro è iniziato con nove minuti di ritardo, di cui tre ascrivibili alla società Isernia scesa sul terreno di gioco in ritardo e sei imputabili alla società Fidelis Andria per la constatata irregolarità delle reti della porta e per i numerosi lanci di fumogeni in campo ad opera dei sostenitori della società ospitante, che hanno poi reiterato i lanci durante la partita, in modo da provocare interruzioni del gioco; risulta ancora che la gara é iniziata alle ore 16,09 ed é terminata alle ore 17,58. Con tempestivo rituale reclamo indirizzato al Giudice Sportivo, la società Isernia si è lamentata per la violazione del Regolamento dei giuoco del calcio, richiamando le frequenti interruzioni ed adducendo che l’arbitro avrebbe dichiarato chiusa la partita senza concedere alcun recupero e quando il tempo regolamentare non era ancora scaduto; auspicando, quindi, l’acquisizione di un supplemento al referto di gara e l’esame delle riprese filmate, ha chiesto la ripetizione della gara. Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha respinto il reclamo ritenendo superflua l’acquisizione del supplemento al referto, inammissibile l’esame del filmato e insindacabile il potere arbitrale di cronometraggio, irrogando poi alle due società l’ammenda di 2.500 euro ciascuna. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società Isernia al fine di ottenere, previa acquisizione di supplementi ai rapporti e previa visione del filmato televisivo, la ripetizione della gara e la riduzione della ammenda: ha dedotto al riguardo la violazione dell’articolo 7 sopra citato per non avere l’arbitro tenuto alcun conto di otto interruzioni del gioco (dovute sia ai lanci ripetuti di fumogeni sia alle sostituzioni di calciatori), e per avere it medesimo direttore di gara dichiarato chiuso l’incontro in anticipo rispetto al tempo ordinario. All’esito della odierna riunione, alla quale ha partecipato il rappresentante della società Isernia riportandosi ai suddetti motivi, ritiene la Commissione che il reclamo possa essere solo parzialmente accolto. Preliminarmente va rilevato che la dettagliata precisa descrizione di tutti i fatti contenuta negli atti ufficiali rende superflua sia l’acquisizione di un supplemento dei referto arbitrale, sia l’acquisizione del rapporto del Commissario di Campo, e che non ricorrono nella specie le condizioni per la visione e l’esame del filmato televisivo. Ciò premesso, pare alla Commissione che la richiesta della società Isernia sia destituita di fondamento per quel che attiene alla ripetizione della gara. In particolare, é infondata la doglianza della mancata concessione del recupero (per le interruzioni numerose del gioco) e dell’anticipata chiusura dell’incontro prima della scadenza del tempo regolamentare, in quanto, per principio consolidato, il cronometraggio ufficiale della gara da parte dell’arbitro è insindacabile. Di contro, si ritiene che sia fondata la doglianza in ordine alla irrogazione dì due ammende di identico importo alle due società, apparendo più gravi i comportamenti oggettivamente ascrivibili alla società ospitante: in particolare non risponde al vero che il ritardato inizio della partita sia derivato solo dal comportamento della società Isernia, come afferma la delibera del primo giudice, in quanto dal referto di gara emerge che del ritardo di nove minuti solo tre sono dipesi dalla ritardata scesa in campo della squadra dell’Isernia, essendo i residui sei minuti derivati dalla necessità di riparare la constatata irregolarità delle reti della porta, nonché dai fumogeni scagliati in campo dai tifosi locali. Ciò premesso, appare giusto alla Commissione, per diversificare le posizioni delle due società, ridurre a 1.000 euro l’ammenda per la società reclamante. Operata tale riduzione, va convalidato il risultato di 0 a 0 acquisito sul campo e va conseguentemente respinta la richiesta di ripetizione della gara. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a delibera di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società F.C. Isernia S.p.A. riducendo l’ammenda a € 1.000,00 confermando il risultato acquisito in campo. La tassa non va addebitata.
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