Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 283/C del 18 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI VINCENZO PALLOTTA, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. E SOCIETA’ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.-.
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 283/C del 18 maggio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DI VINCENZO PALLOTTA, AMMINISTRATORE UNICO DELLA
SOCIETA’ U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. E SOCIETA’ U.S. GROSSETO F.C.
S.R.L.-.
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. il sig. Vincenzo
Pallotta, amministratore della società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. è stato
chiamato a rispondere della violazione di cui all’art. 27 , commi 1 , 2 e
seguenti della Statuto, con riferimento all’art. 1 comma 1 del Codice di
Giustizia Sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, cui
sono tenuti tutti i tesserati della F.I.G.C. in ogni rapporto comunque riferibile
all’attività sportiva; la società Grosseto è stata deferita per rispondere della
violazione che procede a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2
comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva.
Alla base del deferimento per violazione della clausola compromissoria
vi è l’atto di citazione proposto dalla società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. in
persona del suo amministratore unico, sig. Vincenzo Pallotta, innanzi al
Tribunale di Pisa, notificato al Pisa Calcio S.p.a. in data 14 ottobre 2003, con
il quale viene chiesto di accertare “la validità e l’efficacia della scrittura privata
sottoscritta dai rappresentanti legali del Pisa Calcio S.p.a. e dell’U.S.
Grosseto S.r.l. e dell’accordo in essa contenuto; di conseguenza dichiarare la
validità e l’efficacia del diritto della società comparente alla comproprietà del
giocatore Parola Andrea, in premessa generalizzato, ed infine dichiarare il
Pisa Calcio S.p.a. obbligato a corrispondere alla società comparente il 50%
delle somme incassate o ancora da incassare dalla Triestina Calcio a fronte
della cessione della proprietà del giocatore alla Triestina Calcio; con vittoria di
spese ed onorari”.
Prima della domanda di decisione al Giudice Ordinario, la società non
ha chiesto la deroga al Consiglio Federale (art. 27 comma 2 parte seconda
dello Statuto), né ha attivato i mezzi indicati dai successivi commi 3 e 4 del
citato art. 27, e quindi il Procuratore Federale ritiene che tale iniziativa si
traduca in violazione delle disposizione di cui all’art. 27 dello Statuto della
F.I.G.C. secondo cui tutte le società e coloro che svolgono nell’ambito delle
medesime della F.I.G.C. e delle Leghe qualsiasi attività di carattere
agonistico, hanno l’obbligo di osservare le norme federali, nonché di
impegnarsi, “con l’affiliazione… ad accettare la piena e definitiva efficacia di
tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla
F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti
all’attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed
economico” (art. 27, comma 2 prima parte dello Statuto).
Con corposa memoria la società respinge la contestazione con
molteplici motivi.
In principalità sostiene l’insussistenza della violazione ascritta perchè
sulla base della normativa in vigore può parlarsi della clausola
compromissoria, e quindi di eventuale necessità della preventiva istanza di
deroga, solo in presenza di una controversia che possa essere delibata dagli
organi federali; con ciò – implicitamente, quanto inevitabilmente –
ammettendo che sussistono atti pretesi elusivi solo in presenza di
giustiziabilità sportiva della controversia”. Dall’analisi della situazione fattuale
che ha ingenerato la citazione, la società deferita ricava che la controversia
tra Pisa e Grosseto non poteva essere risolta da Organi della Giustizia
Sportiva e “in tale contesto il ricorso al Giudice Ordinario per tale controversia
non costituisce violazione della clausola compromissoria né sotto il profilo
della necessarietà di una preventiva autorizzazione in deroga, né sotto il
profilo della natura elusiva in quanto essa ha – al contrario – natura
integrativa/sostitutiva di un difetto di giurisdizione domestica”.
Secondo la società, dall’analisi dei primi due commi dell’art. 27 dello
Statuto F.I.G.C. consegue che le società affiliate conservano il diritto ad agire
nelle sedi ordinarie per tutti quegli atti (e tutte quelle controversie) che non
sono connessi all’attività sportiva, ovvero che, seppur connessi, sono esclusi
da giustiziabilità in questa sede settoriale. Né l’interpretazione potrebbe
essere diversa, “in quanto si verrebbe a creare un ambito di illecito diniego
alle società affiliate di tutela giurisdizionale in tutte quelle controversie (pure
inevitabilmente esistenti) visto che – non va dimenticato – le affiliate al settore
professionistico sono società commerciali che intrecciano rapporti anche al di
fuori dell’ambito e della tutela sportiva) non tutelabili in sede sportiva, con
evidente lesione di diritti fondamentali, personali ed associativi, tra i quali
quelli – costituzionalmente garantiti – dell’autonomia negoziale e del diritto
alla difesa giudiziaria delle proprie ragioni.
Il suddetto principio sarebbe confermato, secondo la tesi difensiva,
dall’art.3 decreto legge 19 agosto 2003 n.220 (convertito in legge n.280 del
2003), laddove afferma che “esauriti i gradi della giustizia sportiva e fermo
restando la giurisdizione del Giudice Ordinario sui rapporti patrimoniali tra
società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del
C.O.N.I. o delle Federazioni non riservata agli organi di Giustizia
dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2 è devoluta alla giurisdizione
esclusiva del Giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto
eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie e previste dagli statuti
e dai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni.
Evidenzia ancora la società deferita che l’ordinamento sportivo
(nazionale ed internazionale) già riconosce la giustiziabilità in sede di
Giustizia ordinaria delle controversie per le quali sussiste il difetto di potestas
iudicandi degli organi di giustizia (o decisionali) federali. Al riguardo si cita una
decisione della F.I.F.A. del 6 febbraio 2002, e per l’ordinamento nazionale si
richiamano gli artt.94 e 94 bis delle N.O.I.F.-.
Pur nella ritenuta “assoluta assorbenza” delle deduzioni difensive che
precedono, la società eccepisce l’inapplicabilità, alla fattispecie, dell’art. 11 bis
del Codice di Giustizia Sportiva perché la determinazione di adire il giudice
ordinario fu presa in data 7 agosto 2003, allorchè la società di calcio conferì
l’incarico all’avvocato di sua fiducia. In ogni caso, la violazione non sarebbe
punibile essendo intervenuta rinuncia agli atti del giudizio ordinario, oggetto
del deferimento. Per tutto quanto sopra (e riassuntivamente) esposto, la
società conclude la sua memoria difensiva chiedendo alla Commissione
Disciplinare, in via principale: accertato e dichiarato che il ricorso all’autorità
giudiziaria ordinaria per controversie relative ad atti non giustiziabili in sede
sportiva non costituisce violazione e/o elusione dell’art. 27 commi 1 e 2 dello
Statuto F.I.G.C., mandare assolti il Dirigente deferito e la società Grosseto; in
via subordinata gradata, e comunque con riserva di espresso gravame per
l’accoglimento della domanda principale: accertata la generale condotta in
buona fede della società Grosseto e del suo dirigente, e comunque accertata
l’intervenuta (prima della convocazione avanti la Commissione Disciplinare)
rinuncia agli atti del giudizio ordinario prosciogliere entrambi dagli addebiti
ascritti; accertato che il mandato al proprio legale di agire in sede ordinaria
contro la società Pisa è in data antecedente alla entrata in vigore dell’art. 11
bis del Codice di Giustizia Sportiva, e considerata la buona fede dimostrata e
rilevata dichiarare la non applicabilità della predetta norma al caso de quo e
prosciogliere il dirigente deferito e la società Grosseto.
All’odierna riunione sono comparsi, oltre al rappresentante della
Procura Federale, avvocato Federico Bagattini, i signori Piero Camilli,
Presidente del Grosseto, Angelo Antonio Ranucci, Amministratore Delegato e
l’avvocato Ruggero Stincardini nell’interesse della società Toscana.
Il titolare dell’azione disciplinare ha concluso in tesi un anno di
inibizione per il legale rappresentante della società, 2.500,00 euro di
ammenda e tre punti di penalizzazione per la società Grosseto; in ipotesi
qualificando il fatto come violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva
tre mesi di inibizione per il legale rappresentante e 25.000,00 euro di
ammenda per il Grosseto.
Il Difensore del Grosseto si è riportato alla memoria, sottolineando
soprattutto le ragioni poste a fondamento della richiesta di proscioglimento.
Ritiene la Commissione che i deferiti debbono essere prosciolti
dall’incolpazione, in accoglimento della tesi esposta dalla Difesa.
Premesso che è pacifico in atti che la documentazione posta a
fondamento della citazione in giudizio operata dal Grosseto non poteva
essere sottoposta al giudizio di un organo di Giustizia domestica, stante la
irritualità della documentazione stessa, si pone il quesito se nonostante tutto
alla società presunta danneggiata incombesse comunque l’obbligo di munirsi
della preventiva autorizzazione per poter procedere alla salvaguardia dei
propri diritti in sede ordinaria.
A tale quesito la Commissione ritiene di dare risposta negativa, stante il
principio costituzionale che garantisce a tutti la tutela dei propri diritti.
Quanto sopra esposto trova avallo decisivo nella considerazione che il
dettato normativo dell’art. 27 comma 2 dello Statuto non contempla la
fattispecie che ci occupa, essendo principio consolidato secondo cui le norme
che accordano i benefici, che comminano sanzioni e che impongono
preclusioni non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.
Per tutte queste considerazioni, fermo il giudizio di proscioglimento sul
fatto come contestato, si impone la trasmissione degli atti alla Procura
Federale per quanto di sua competenza
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di prosciogliere il tesserato Vincenzo Pallotta e la società sportiva U.S.
Grosseto F.C. S.r.l. dall’addebito loro contestato; di trasmettere copia degli atti
alla Procura Federale per quanto di competenza in ordine al rapporto
irritualmente formalizzato tra le società Grosseto e Pisa.
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