Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 284/C del 19 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO CALCIATORE CONFALONE SIMONE (A.C. CESENA S.P.A) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. 262/C DEL 4/5/2004 GARA SPAL-CESENA DEL 2/5/2004).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 284/C del 19 maggio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO CALCIATORE CONFALONE SIMONE (A.C. CESENA S.P.A)
AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. 262/C DEL 4/5/2004
GARA SPAL-CESENA DEL 2/5/2004).
Squalificato dal Giudice Sportivo per due gare effettive “per aver a
gioco fermo colpito con un calcio alla testa un avversario caduto in terra”, il
calciatore Simone Confalone del Cesena ha proposto reclamo contro la
relativa delibera per ottenere la riduzione della squalifica. A sostegno del
gravame ha affermato che non sarebbe riuscito a frenare la corsa ed avrebbe
colpito con il piede la testa dell’avversario già in terra in conseguenza di un
fallo commesso da un suo compagno di squadra.
Alla odierna riunione è comparso il difensore della società, il quale ha
insistito per l’accoglimento del reclamo.
Osserva la Commissione che dal referto di gara dell’assistente arbitrale
risulta che il Confalone ha colpito alla testa con un calcio un avversario caduto
in terra a seguito di un fallo commesso da un suo compagno di squadra; dal
supplemento emerge che il calcio é stato quasi contemporaneo alla caduta in
terra del calciatore avversario e alla conseguente interruzione del gioco
decretata dall’arbitro. Esclusa l’involontarietà dell’impatto e considerato il
necessario intervallo psicotecnico, il ragguaglio ufficiale induce a ritenere che
si tratti di “atto di violenza in azione di gioco”, per la qual fattispecie, in
sintonia con il consueto parametro, va irrogata la squalifica per un solo turno
di gara.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo della società A.C.Cesena S.p.A., riducendo ad una
gara effettiva la squalifica irrogata al calciatore Simone Confalone.
La tassa non va addebitata.
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