Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 284/C del 19 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA A.C. LEGNANO SRL AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE TAGLIAFERRI ANDREA (C.U. 262/C DEL 4/5/2004).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 284/C del 19 maggio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMO SOCIETA A.C. LEGNANO SRL AVVERSO SQUALIFICA DUE
GARE EFFETTIVE CALCIATORE TAGLIAFERRI ANDREA (C.U. 262/C DEL
4/5/2004).
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la
squalifica per due gare effettive al calciatore Andrea Tagliaferri della A.C.
Legnano “per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo”.
Per ottenere la riduzione della squalifica ha proposto reclamo la A.C.
Legnano, sostenendo che il Tagliaferri non avrebbe commesso atto di
violenza, ma si sarebbe limitato, trovandosi vicino alla propria porta, ad
allontanare l’avversario per evitare che il suo compagno di squadra, e cioè il
portiere del Legnano, reagisse al fallo subito.
All’esito della odierna riunione, alla quale nessuno è comparso, si
osserva che dal referto di gara dell’arbitro risulta che il Tagliaferri, a gioco
fermo, ha colpito un avversario con una gomitata al petto facendolo cadere a
terra, ma senza procurargli danni fisici; dal supplemento richiesto in questa
sede risulta che il gesto violento compiuto dal Tagliaferri è avvenuto nel
momento in cui il calciatore colpito è rientrato sul terreno di gioco, dopo
esserne uscito sullo slancio dell’azione precedente.
Ritiene la Commissione che l’assunto difensivo sia smentito in modo
perentorio dagli atti ufficiali, per cui si impone la reiezione del gravame con
l’addebito della tassa.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo proposto dalla società A.C. Legnano S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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