Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 284/C del 19 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ S.S. GIUGLIANO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE ALLENATORE CARI MARCO, SQUALIFIFCA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FRANZESE ROBERTO ED AMMENDA 350,00 EURO (C.U. 262/C DEL 4/5/2004 GARA GIUGLIANO-LODIGIANI DEL 2/5/2004).

Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 284/C del 19 maggio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO SOCIETA’ S.S. GIUGLIANO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE ALLENATORE CARI MARCO, SQUALIFIFCA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FRANZESE ROBERTO ED AMMENDA 350,00 EURO (C.U. 262/C DEL 4/5/2004 GARA GIUGLIANO-LODIGIANI DEL 2/5/2004). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari: 1) squalifica per due gare al calciatore Roberto Franzese del Giugliano per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo”; 2) squalifica per due gare all’allenatore Marco Cari del Giugliano “per comportamento offensivo verso gli ufficiali di gara al termine dell’incontro; 3) ammenda di 350,00 euro alla società sportiva Calcio Giugliano per aver causato ritardo sull’orario di inizio della gara. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società, sostenendo: 1) quanto alla squalifica del calciatore ha dedotto che il medesimo avrebbe spintonato il suo antagonista senza intenti lesivi, dando all’arbitro l’impressione di un atteggiamento violento; 2) quanto alla squalifica dell’allenatore, immune da precedenti specifici, ha sostenuto che l’arbitro avrebbe errato nell’individuare la provenienza delle offese; 3) quanto all’ammenda ha dedotto la particolare afflittività della stessa, che sarebbe eccessiva in riferimento al breve ritardo causato all’orario di inizio della gara. All’esito della odierna riunione, alla quale nessuno é comparso, partitamente si osserva: 1) per quanto attiene al calciatore, risulta dal referto di gara e dal supplemento confermativo che il Franzese si é spintonato, scaldato e preso per il collo con il suo avversario, per cui non é ipotizzabile una semplice condotta scorretta, ma ricorrono veri e propri atti di violenza, per cui la squalifica irrogata dal primo giudice merita conferma, apparendo la stessa adeguata al caso concreto; 2) per quanto attiene all’allenatore, dal referto dell’assistente arbitrale risulta che il tesserato al termine della gara si é avvicinato al suddetto componente della terna e gli ha detto “ci avete rovinato bastardi, pezzi di m….”, per cui non appare censurabile la decisione del Giudice Sportivo, che ha inflitto all’allenatore la squalifica per due gare effettive; 3) anche per quel che concerne l’ammenda di 350,00 euro irrogate alla società ritiene la Commissione che si debba confermare la delibera del Giudice Sportivo, dato che la ammenda non sembra eccedere i limiti di una equa sanzione. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo proposto dalla società sportiva S.S. Calcio Giugliano S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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