Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 296/C del 26 maggio 2004 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ A.C. LEGNANO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE RADICCHI MICHELE PAOLO (C.U. 266/C DELL’11/5/2004 GARA LEGNANO-SAVONA DEL 9/5/2004).
Lega nazionale professionisti Serie – C – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 296/C del 26 maggio 2004 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMO SOCIETA’ A.C. LEGNANO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE
GARE EFFETTIVE CALCIATORE RADICCHI MICHELE PAOLO (C.U.
266/C DELL’11/5/2004 GARA LEGNANO-SAVONA DEL 9/5/2004).
Avverso il provvedimento in epigrafe indicato ha proposto reclamo la
società A.C. Legnano sostenendo che il calciatore non voleva compiere alcun
atto di violenza ma quanto verificatosi era accaduto involontariamente e per
divincolarsi da una trattenuta da parte dell’avversario.
Sia il rapporto dell’assistente Brigo che il supplemento opportunamente
richiesto da questa Commissione smentiscono la ricostruzione e le
giustificazioni addotte dal reclamante. Nel supplemento con dovizia di
particolari l’assistente ribadisce e precisa che l’azione messa in atto dal
Radicchi è stata volontaria e che si è trattato di una gomitata assestata al
volto dell'avversario.
Per questi motivi, considerato che la sanzione inflitta dal Giudice di
primo grado è in linea con quelle applicate da questa Commissione in simili
fattispecie, il reclamo non può essere accolto e va respinto.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.C. Legnano S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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